Il principio di legalità: L’art 97 cos, pur non chiamandolo così, ne enuncia il contenuto, introducendo una riserva di legge relativa (x dottrina e anche per il 97: quando dice che la legge deve regolare “sfere di competenza, attribuzioni, responsabilità proprie dei funzionari: il resto è regolabile da fonti minori) in materia di organizzazione della P.A., per cui il poteris amministrativo è sottoposto al pot. Normativo (essenza del principio di legalità). Questo principio ha 2 accezioni: la 1° è che l’azione amministrativa si conforma al paradigma normativo, la 2° è che la fonte normativa abilitata deve preventivamente conferire il “potere”, perchè si abbia un intervento autoritativo di un organo amministrativo (esso è detto anche: “principio di tipicità o normatività”). Il principio di legalità ha poi un’accezione formale (il rapporto legge/amministrazione si esplica per cui quest’ultima non può violare la legge, ma che anche ha il dovere di agire nei casi e limiti fissati dalla legge) e sostanziale (l’amministrazione del agire anche in conformità alla disciplina sostanziale posta dalla legge che da il “potere”: quest’ultima può incidere quindi anche sulle modalità d’esercizio dell’azione). In questo modo si garantiscono i privati (in quanto la legge garantisce la loro “libertà”) e l’amministrazione ha uno spazio adeguato per la sua attività. Bisogna però evitare che le “prestazioni” offerte dall’amministrazione diventino superiori rispetto alle “restrizioni” imposte da legge: così il principio perde molto. Infine, il principio si applica sia all’attività che all’organizzazione amministrativa (in quanto le norme di organizzazione influiscono anche nella determinazione degli interessi da soddisfare o quanto meno nel modo in cui darvi soddisfazione).

– Principio di doverosità e responsabilità: Doverosità: necessità di perseguire il fine pubblico nel miglior modo possibile. Essa rispetto agli obblighi e doveri in cui si manifesta, si pone come causa che giustifica/collega sistematicamente le singole prescrizioni “scritte”, oltre ciò ha la capacità di porre vincoli ulteriori rispetto a quelli espressamente stabiliti, attinenti alle modalità di perseguimento del fine. Il principio influisce sull’interpretazione delle norme perchè induce a preferire una lettura che meglio permette la concreta/immediata realizzazione dell’interesse finale. Oltre a ciò, permette di colmare le lacune dell’ord ex 12 Preleggi. La responsabilità appare un corollario del principio: la doverosità rimarrebbe una mera enunciazione se non ci fosse la responsabilità (che deriva da azione inadeguata a perseguire un fine ovvero omissione di attività quando essa sia necessaria) per non avere perseguito nel miglior modo possibile il fine pubblico. E’ però in ombra il profilo essenziale del collegamento tra doverosità e responsabilità, il che invece spiega che le amm. zioni sono passibili, oltre che di resp civile/penale, anche di quella “amministrativa”: quest’ultima è davvero doverosa. Questa ombra può esser giustificata dall’atteggiamento ambiguo del legislatore: infatti ha creato alcuni spazi in cui al poteris non corrisponda responsabilità, ciò ha portato a creare problemi.

– Principio di giustiziabilità: Solitamente questo campo interessa l’attività amministrativa, ma può riguardare anche gli atti organizzativi quando abbiano diretta incidenza su situazioni giur. soggettive. Il 100, 103, 113 cos. hanno costituzionalizzato la funzione consultiva/giurisdizionale del Cons. Stato e la funzione di controllo di legittimità/giurisdizione di Cor conti: questi art applicano alla P.A.il principio generale di tutela giurisdizionale ex 24 cos. La def dell’ambito della giurisdizione amministrativa è rimessa alla legge ordinaria che determina ex 113 3° cos quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della P.A.Il giudice amministrativo appare poi competente in via generale per la tutela degli interessi legittimi e anche dei diritti soggettivi ex limiti dettati da Corte Costituzionale in s. 204/2004. La cos. non stabilisce però quale situazione giuridic soggettiva sia interesse legittimo o diritt soggettivo: l’ambito della giurisdizione amministrativa è definito da dottrina e giurisprudenza (specie cassa. che ha esteso l’ambito dei diritt soggettivi, per dare risarcimenti).

– Principio di proporzionalità e ragionevolezza: Il p. di proporzionalità si può considerare una derivazione di quello di legalità, in quanto anche esso si inserisce nella dialettica tra autorità e libertà. La proporzionalità appare come la necessità di soddisfare l’interesse pubblico con la minore restrizione possibile della sfera soggettiva dei privati. L’influenza di questo principio si concentra sull’esercizio del po amministrativo, consistendo nel dovere di adeguare i mezzi a disposizione ai fini da perseguire, affinchè non ci sia sovrabbondanza dell’azione rispetto al risultato cui essa è funzionale. La proporzionalità è allora il limite sostanziale del poteris amministrativo (l’inosservanza può esser sanzionata dal giudice amministrativo. il giudice comunitario ha usato questo principio in maniera estensiva: esso funge sia da strumento di interpretazione di precetti normativi, sia per valutare l’attività degli stati membri in esecuzione degli obblighi UE. oltre ciòla Corte di Giustizia ha meso in luce i 3 momenti in cui il giudizio si articola: idoneità (la valutazione della coerenza del mezzo usato rispetto al fine perseguito), necessarietà (presuppone la verifica che non ci siano mezzi alternativi, meno invasivi, da impiegare), adeguatezza (volta alla determinazione della quantità di potere che è necessario spendere nella dinamica degli interessi). Quindi all’amministrazione si impone nel processo decisionale la valutazione di ogni alternativa possibile e delle conseguenze derivanti in termini di sacrificio degli interessi secondari. In ambito nazionale la proporzionalità spesso è stata confusa es col principio di ragionevolezza. Una dottrina recente ha però affermato che la ragionevolezza attiene alla “giustificabilità” del poteris, la proporzionalità implica invece una valutazione di “intensità” del poteris esercitato.

– Principio di buon andamento ed efficienza: L’intento del 97 cos è quello di realizzare un’amministrazione il più possibile adeguata alle esigenze di tutela degli interessi che deve garantire con la propria azione: gli interessi saranno meglio garantiti da un apparato amministrativo ben funzionante e organizzato.

– Principio di imparzialità: L’amministrazione deve esser imparziale nel senso che deve assicurare la tutela di un interesse considerando razionalmente l’insieme degli altri interessi pubblici e privati con i quali il primo deve necessariamente convivere. Per questo motivo es. non si possono commettere favoritismi, quindi l’amministrazione deve trattare con lo stesso riguardo ogni soggetto portatore di interessi particolari che si incontrano con la sua azione.

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