Al modello della gerarchia si riconducono situazioni di più intensa sovraordinazione, tali che si parla in proposito di superiorità o inferiorità gerarchica. Il superiore gerarchico, in particolare, ha una vasta gamma di poteri:

  • il potere di impartire ordini, ossia comandi puntuali e concreti;
  • il potere di dare istruzioni, ossia comandi che si esprimono in termini più generali, indirizzati ai soggetti che potrebbero essere destinatari di ordini. Lo strumento attraverso il quale le istruzioni vengono portate a conoscenza dei destinatari è quello dalle circolari;
  • il potere di controllo del superiore sugli atti dell’inferiore, che può avere per risultato l’annullamento o la modifica di tali atti. In entrambi questi casi, comunque, l’intervento del superiore è successivo all’emanazione ed eventualmente all’efficacia dell’atto.

Al superiore gerarchico, tuttavia, si riconoscono anche poteri di intervento preventivi, che possono consistere nel potere di sottrarre all’inferiore le competenze ordinariamente spettatigli, provvedendo al suo posto (avocazione) o riservandosi di provvedere (riserva) oppure nell’esercitare competenze che l’inferiore ha mancato di esercitare (sostituzione);

  • il potere di sospendere o rimuovere il titolare dell’ufficio subordinato;

Se si riconoscono al superiore gerarchico tutti i poteri indicati, si comprende come in un rapporto di completa gerarchia la competenza del superiore ingloba anche quella dell’inferiore. Il rapporto di gerarchia, quindi, per sua stessa natura:

  • non può intercorrere tra apparati dotati ciascuno di soggettività giuridica, dato che la coincidenza di competenze tra superiore ed inferiore sarebbe in contraddizione con l’esistenza di soggetti giuridici diversi: non avrebbe senso attribuire una personalità autonoma a due apparati per poi porli in rapporto gerarchico tra loro;
  • non può intercorrere tra organi collegiali o tra un organo individuale ed uno collegiale, perché la costituzione di un collegio risponde di regola a criteri che sembrano incompatibili con un rapporto gerarchico: dato che si costituisce un collegio, ad esempio, perché si vuole che i titolari siano portatori di un certo tipo di competenze, sarebbe contraddittorio subordinare l’esercizio di tali competenze al potere di un superiore gerarchico.

In definitiva, quindi, soltanto i rapporti tra uffici di una medesima persona giuridica possono essere configurati secondo tale modello. Attualmente, comunque, si fa di rado esplicito riferimento ad apparati gerarchici a cui siano attribuiti tutti i poteri di cui sopra (es. il Ministro non ha poteri di revoca, riforma, riserva o avocazione nei confronti dei capi dipartimento o dei dirigenti generali, e questo proprio perché si vuole evitare qualsiasi riferimento ad un rapporto di subordinazione gerarchica).

Richiedi gli appunti aggiornati
* Campi obbligatori

Lascia un commento