Tra gli organi di una persona giuridica pubblica possono instaurarsi relazioni disciplinate dal diritto, le quali hanno carattere di stabilità e riflettono la posizione reciproca di essi nell’ambito della organizzazione.

La gerarchia esprime la relazione di sovraordinazione – subordinazione tra organi diversi. La gerarchia si è sviluppata nell’ambito dell’amministrazione militare, indicando la supremazia di un funzionario nei confronti del subordinato.

Nella gerarchia in senso proprio non sussiste una vera e propria separazione di competenza tra organi interessati dalla relazione. Più precisamente l’organo subordinato non dispone di una propria esclusiva sfera di competenza, ancorché, in ossequio al principio di legalità , l’organo superiore ha una competenza comprensiva anche di quella del secondo. L’omogeneità delle competenze giustifica i poteri spettanti al superiore gerarchico e il dovere di obbedienza di quello inferiore.

Più in particolare, i poteri caratteristici della relazione gerarchica sono:

a) il potere di ordine (che consente di vincolare l’organo subordinato ad un certo comportamento), di direttiva, e di sorveglianza sull’attività degli organi subordinati i quali possono essere sottoposti a ispezioni e inchieste;

b) potere di decidere i ricorsi gerarchici proposti avverso gli atti dell’organo subordinato;

c) potere di annullare d’ufficio e di revocare gli atti emanati dall’organo subordinato;

d) potere di risolvere i conflitti che insorgono tra organi subordinati;

e) poteri in capo all’organo superiore di avocazione e sostituzione.

Più controversa è la spettanza all’organo superiore del potere di delega , che si ritiene sussistente soltanto nei casi previsti dalla legge.

Tipico della relazione gerarchica è il potere di emanare ordini relativamente alle funzioni e mansioni dell’inferiore gerarchico, tale atto esclude possibilità di scelta in capo all’organo subordinato, facendo sorgere il dovere di eseguirlo.

Altro tipo di relazione interorganica è la direzione caratterizzata dal fatto che , pur essendo due organi posti in posizione di disuguaglianza, sussiste una più o meno ampia sfera di autonomia in capo a quello subordinato.

L’organo sovraordinato ha in particolare il potere di indicare gli scopi da perseguire, ma deve lasciare alla struttura sottoordinata la facoltà di scegliere le modalità e i tempi dell’azione volta a conseguire quei risultati.

Nella direzione , l’organo sovraordinato ha più in particolare il potere di indirizzo, il potere di emanare direttive e quello di controllare l’attività amministrativa in considerazione degli obiettivi da conseguire.

Altri poteri, quelli di avocazione o di sostituzione, possono di volta in volta essere attribuiti dalla legge.

L’organo sottoordinato può disattendere le direttive motivando adeguatamente.

La moltiplicazione dei centri di potere ha imposto l’individuazione di strumenti più pregnanti di collegamento tra le varie attività.

In dottrina si individua, quale ulteriore relazione interorganica, il coordinamento riferendolo a organi in situazione di equiordinazione preposti ad attività che sono destinate ad essere ordinate secondo un disegno unitario.

Finalizzati al coordinamento sarebbero alcuni organi, mentre altri organi si servono ai fini del coordinamento degli atti di concerto, degli accordi, degli atti di indirizzo. Il coordinamento è definito dalla legge, e prevede che l’organo di coordinamento, eserciti poteri di contatto, informazione ed armonizzazione dell’azione di più soggetti che operano sullo stesso piano.

Tali compiti possono essere riconosciuti ad un organo ad hoc oppure ad uno degli organi interessati al coordinamento.

 

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