1° comma. L’amministrazione provvede a dare notizia dell’avvio del procedimento mediante comunicazione personale.

2° comma. Nella comunicazione debbono essere indicati:

1. l’amministrazione competente;

2. l’oggetto del procedimento promosso;

3. l’ufficio e la persona responsabile del procedimento;

4. la data entro la quale, secondo i termini previsti dall’articolo 2.. commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell’amministrazione;

5. nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;

6. l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

3° comma. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l’amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall’amministrazione medesima.

4° comma. L’omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista. La comunicazione non può costituire mero simulacro formale, ma ha la finalità di consentire alla parte interessala di partecipare al procedimento amministrativo sin dal momento del suo concreto avvio o quanto meno di inserirsi in una fase che non sia avanzata.

Tuttavia, la partecipazione al procedimento non è limitata all’ambito dei soggetti individuati in tal modo; la legge, infatti, a prescindere dalla comunicazione ex art. 7, dà la facoltà di intervento anche ai soggetti di cui all’art. 9 (vedi infra).

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