1° comma. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l’avvio del procedimento stesso e comunicato, con le modalità previste dall’art. 8. ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale é destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora- da. un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatali, l’amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia del procedimento.

2° comma. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell’amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.

N.b.: prima del 1990, a parte i casi espressamente previsti dalla legge, un obbligo di comunicazione dell’iniziativa procedimentale non si riteneva sussistente.

Secondo la giurisprudenza la RATIO di tale disposizione va ravvisata, da un lato, “nell’esigenza di porre i destinatari dell’azione amministrativa in grado di far valere i propri diritti di accesso e di partecipazione”; dall’altro, “di consentire all’amministrazione di meglio comparare gli interessi coinvolti e di meglio perseguire l’interesse pubblico principale, a fronte degli altri interessi pubblici e privati eventualmente coinvolti ( Consiglio di Stato 2002). Per soggetti si intende sia i portatori di interessi legittimi, già individuati ai sensi dell’art. 7, cioè coloro cui possa derivare un pregiudizio (e, in particolare, sia quelli nella cui sfera soggettiva il provvedimento è destinato a produrre effetti diretti, sia quelli che, pur non destinatari di effetti diretti, comunque, possano subire un pregiudizio nella propria sfera di interessi), sia i soggetti pubblici, cioè le organizzazioni pubbliche cui è imputata la cura degli interessi coinvolti dal procedimento di che si tratta.

Essi di principio dovrebbero essere interpellati dal responsabile del procedimento, al fine di acquisirne le determinazioni. Tuttavia, a prescindere da tale adempimento, essi hanno sempre il potere – dovere di intervenire nel procedimento di cui hanno notizia, per rappresentare le esigenze proprie dell’interresse pubblico loro imputato, con riferimento all ‘ambito di interessi coinvolti nel procedimento di cui si tratta.

Dalla lettura della norma si evince che eccezioni all’obbligo di comunicazione sono dunque costituite da ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità. In questa accezione rientra l’esercizio dei cd. poteri d’urgenza, tipici e atipici (ordinanze), che consentono all’amministrazione di intervenire per evitare “il pericolo di un grave danno”. La sussistenza della causa d’urgenza, tale da giustificare la non applicabilità della norma in esame, deve essere motivata ed è oggetto di sindacato di legittimità.

Altro problema, poi, è quello se la normativa sulla comunicazione si applichi necessariamente a tutti i procedimenti (salva la deroga de qua) ovvero vi siano procedimenti che non possano essere comunicali. Sussistono in verità dei limiti all’ obbligo di comunicazione, che, elaborati inizialmente solo dalla giurisprudenza, sono poi stati positivizzati dal Legislatore del 2005. In particolare, come si vedrà in seguito, l’art 21 octies della legge in esame, così come introdotto dalla legge n. 15/05, nel disciplinare i casi di annullabilità del provvedimento amministrativo, al secondo comma, dispone che “non è annullabile il provvedimento amministrativo per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”. Quindi, l’inadempimento dell’obbligo di comunicazione, al di fuori dei casi espressamente previsti dall’art, appena citato, rende il provvedimento illegittimo per violazione di legge.

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