Vediamo ora la definizione di impianto. Il d.p.r. 203/1988 lo definiva come stabilimento o impianto fisso che serve per usi industriali o di pubblica utilità e che possa provocare inquinamento atmosferico. Successivamente ci si è posti delle domande: ci si chiedeva cosa fosse impianto, se lo fosse, per esempio, anche il camino e quante autorizzazioni fosse necessario chiedere nel caso ci fossero, appunto, più impianti. E’ intervenuto allora il d.p.c.m. 21 luglio 1989 che ha fatto coincidere la nozione di impianto con quello di linea produttiva (“insieme di linee produttive finalizzate ad una specifica produzione”). Con il d.lgs. 152/2006 si è avuto una nuova definizione: l’art. 268 parla di macchinario, sistema o insieme di macchinari e sistemi costituiti da una struttura fissa (sembra una precisazione banale ma non lo è: la giurisprudenza in passato era arrivata a definire impianto persino le ruspe) e dotato di autonomia funzionale in quanto destinato ad una specifica attività; la specifica attività può costituire la fase di un ciclo produttivo più ampio. Ci può, quindi, essere la necessità di chiedere più autorizzazioni a causa di questa divisione in cicli. Per ovviare a tale alla moltiplicazione delle autorizzazioni si è posto in essere un correttivo, presente nell’art. 270, co. 4 (fatto insolito quello di porre un correttivo di una norma all’interno della norma stessa): questo articolo introduce la possibilità di considerare come unico un impianto anche nelle ipotesi in cui, stando alla lettera del’art. 268, dovremmo essere in presenza di più impianti. Perché si possa arrivare all’accorpamento bisogna che gli impianti abbiano determinati requisiti:

  • Caratteristiche tecniche e costruttive simili;
  • Emissioni con caratteristiche chimico fisiche omogenee;
  • Specifiche attività fra loro identiche;
  • Medesimo luogo.

Anche in presenza di tutti e quattro i requisiti, però, sussiste un certo margine discrezionale dell’autorità competente.

All’art 268 si trova anche la definizione di emissione, intesa come qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell’atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico; è evidente l’influenza del d.p.r. 203/1988 (definiva l’emissione come qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell’atmosfera, proveniente da impianti, che possa causare inquinamento atmosferico) sostanzialmente riprodotto dal d.lgs. 152/2006, tranne l’espresso riferimento all’impianto, visto che la normativa si applica anche alle emissioni senza impianto. Sempre l’art. 268 crea due definizioni nuove, ovvero quelle di emissione convogliata e di emissione diffusa. Le prime sono emissioni di un effluente gassoso effettuata attraverso uno o più appositi punti, le seconde sono definite a contrario, cioè come diverse rispetto alle convogliate. Il legislatore non le vede con favore, appunto perché incontrollabili. Si è elaborato, quindi, il concetto di emissioni tecnicamente convogliabili: le emissioni diffuse devono essere convogliate in base alle migliori tecniche disponibili. Ma cosa significa migliori tecniche disponibili? E’ una locuzione composta da tre parole: migliori significa le più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione ambientale nel suo complesso; tecniche è riferito sia alle tecniche impiegate, sia alle modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell’impianto; disponibili è un aggettivo di carattere relativo: si riferisce alle tecniche sviluppate su una scala che ne consente l’applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide nell’ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, purché il gestore possa averne accesso a condizioni ragionevoli. Quindi, bisogna considerare la disponibilità del gestore: le migliori tecniche disponibili non sono necessariamente quelle della NASA, ecco il carattere relativo del concetto. L’obbligo di convogliamento è previsto all’art. 270. Altre definizioni nuove, che comprendono situazioni anomale rispetto al normale funzionamento dell’impianto, sono il periodo di avviamento e il periodo di arresto (non dovuto a guasto tecnico).

L’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione è la Regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale (per esempio, la Provincia). Esistono solo due eccezioni a questa regola: nel caso di terminali offshore e terminale di rigassificazione di gas naturale liquefatto offshore competente è il Ministero dell’Ambiente; nel caso, invece, degli impianti soggetti ad AIA l’Autorità competente sarà, ovviamente, quella che rilascia l’AIA. L’autorizzazione, secondo il disposto degli artt. 269 e 270 deve essere rilasciata per tutti gli impianti di nuova costruzione che la necessitano, per il trasferimento di impianti e per una modifica sostanziale agli impianti. Per una modifica non sostanziale, invece, basta una comunicazione all’autorità competente che, se non si esprime entro 60 giorni, consente la modifica: si è, quindi, in presenza di un improprio silenzio-assenso (improprio perché comunque non si fa alcuna richiesta, si trasmette una semplice comunicazione sulle proprie intenzioni). Una modifica sostanziale è una variazione quantitativa o qualitativa delle emissioni o che altera le condizioni le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse (quest’ultima parte costituisce una novità). Vediamo ora la procedura di rilascio dell’autorizzazione: l’autorità competente, una volta ricevuta la domanda, deve convocare una conferenza di servizi istruttoria, all’interno della quale recepisce gli interessi di tutti gli enti potenzialmente collegati (per esempio, i Comuni ai sensi del TU sull’edilizia del 2001 e del TU sulle leggi sanitarie del 1934). Ci deve essere una pronuncia entro 120 giorni (termine prorogabile a 150 giorni nel caso di integrazione della domanda di autorizzazione); se l’autorità non si esprime entro il termine, il gestore può, entro i 60 giorni successivi, rivolgersi al Ministero dell’Ambiente perché prenda provvedimenti. Il Ministero, a sua volta, ha 90 giorni per agire; se neanche questo si adopera entro il termine, il gestore potrà ricorrere al TAR. La norma appena esposta è abbastanza strana perché, in sostanza, pregiudica il diritto di ricorrere immediatamente al giudice in caso di inerzia della P.A. . L’autorizzazione contiene le prescrizioni tecniche riguardanti l’attività e i valori limite delle emissioni; ha una durata di 15 anni e il rinnovo va chiesto almeno un anno prima della scadenza. Ma dato che il legislatore conosce la lentezza della Pubblica Amministrazione ha previsto che, in attesa della nuova autorizzazione, l’esercizio dell’attività può continuare.

Un’altra novità introdotta del d.lgs. 152/2006 è quella delle attività senza impianto: sono casi specifici e previsti tassativamente dall’art. 269, commi 10-13 (per esempio, le attività di verniciatura, l’utilizzo di materiali polvulerolenti); si tratta di una norma strana (si rivolge non al soggetto che nello specifico provoca l’inquinamento) e, sostanzialmente, ancora inapplicata.

Per quanto riguarda le sanzioni, tutte le normative ambientali prevedono un doppio binario, ossia sia sanzioni penali che amministrative. Il d.lgs. 152/2006, però, le prevede sempre e solo di carattere penale, tranne nel caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni. In questo caso, se la P.A. lo scopre può agire con poteri di ordinanza (art. 278) o con sanzioni (penali; art 279). Nel primo gruppo rientrano la diffida, la contestuale sospensione dell’attività (oltre alla diffida) se ci sono pericoli per la salute dell’uomo o per l’ambiente (l’attività potrà riprendere quando l’attività verrà regolarizzata) e la revoca dell’autorizzazione, con conseguente chiusura dell’impianto e cessazione dell’attività. Tra le sanzioni penali, invece, rientrano l’installazione di impianti o attività senza autorizzazione (reclusione da 2 mesi a 2 anni o ammenda da 258€ a 1032€), la continuazione dell’attività in caso di autorizzazione scaduta, sospesa o revocata, l’operare una modifica sostanziale senza autorizzazione e il mancato rispetto dei valori limite di emissioni o delle prescrizioni dell’autorizzazione. Da notare che l’art. 279 non sanziona il trasferimento d’azienda non preceduto dal rilascio di un’autorizzazione: non si capisce, quindi, allo stato attuale delle cose, la ragione per cui l’autorizzazione sia richiesta come obbligatoria anche in questo caso.

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