Ultima novità da affrontare è quella di guasto tecnico: previsto dall’art 271, co. 14, va considerato solo quando comporti una violazione dei valori limite di emissione. Un tempo si diceva che i valori limite dovessero essere rispettati sempre e comunque: il gestore avrebbe dovuto prevedere il guasto. Così la pensava anche la giurisprudenza penale, che non riteneva il guasto tecnico un caso fortuito, in quanto, appunto, prevedibile. Oggi, con il d.lgs. 152/2006, il principio è che i valori limite di emissioni si applicano esclusivamente ai periodi di normale funzionamento dell’impianto, con l’esclusione dei periodi nei quali si verificano guasti che impediscono il rispetto dei valori limite. E’ stato, però, anche introdotto un correttivo: nel caso di guasto tecnico, il gestore deve informare l’autorità competente e adottare tutte misure necessarie per porre fine al guasto nel più breve tempo possibile. A parte la relatività del concetto di “più breve tempo possibile”, rimane ferma la mancanza di sanzioni per la mancata adozione dei suddetti accorgimenti. E allora che senso ha imporla se poi non se ne punisce l’omissione? L’unica via percorribile, con una forzatura interpretativa, è quella dell’applicazione dell’art 674 c.p., rubricato “Getto pericoloso di cose”

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