La modalità con cui i protogiuristi affermarono il principio di legalità nelle corti regie fu improntata sul formalismo; adesione scrupolosa alla lettera della formula di ciascun Writ e conservazione della procedura tradizionale alla quale ciascun tipo di writ si ricollegava. Le barriere erette dei baroni vengono a cadere con l’affossarsi del sistema feudale.

Sotto il profilo processuale il sistema dei Writs diede forma a una procedura di carattere tipicamente accusatorio, l’accusa a cui il convenuto doveva rispondere era specificata nella formula del Writ con le parole ostensurus quare. Si coglie una matrice delle due process of Law, secondo cui una persona è condannata solo dopo aver avuto la possibilità di difendersi di fronte a un’autorità imparziale e con accusa specifica e immutabile. Si aveva parità di trattamento.

Sotto il profilo costituzionale la funzione del sistema del writ fu quella di fornire una base di legittimazione indipendente all’operare delle corti regie. Occorre che si crei il consenso circa la corrispondenza di ciò che si sta facendo con quanto si è già fatto in passato. Chiuso dal 1258 il registro dei writs lo sviluppo del Common Law è stato filtrato dalle formule ivi contenute. Qualunque pretesa doveva potersi calare in una delle formule altrimenti non c’era rimedio.

Ciò è durato fino al XIX secolo. In realtà il numero dei writs non è mai stato totalmente chiuso, tra il XIII e il XIX secolo c’è stata una evoluzione che ha ribaltato il sistema complessivo. Le diverse forme si collegavano a diversi riti processuali, perché si faceva distinzione tra writ che rivendicavano un diritto (a demand, connotati dalla formula praecipe, ordina, perché il re dirigeva lo sceriffo a ordinare di restituire) e writ che lamentavano un torto (a plaint). Il processo dei diritti era più cautelato ma anche arcaico (prove: ordalia e giuramento). La materia dei torti era più spedita.

Nel periodo intermedio si passa dai writ di rivendica di diritto a un’estensione di quelli derivati dal Trespass (che servivano per reprimere violenza con formula vi et armis con cui si accusava il convenuto di aver assaltato la sfera giuridica dell’attore), con la formula detta case. L’eliminazione del requisito della violenza lasciava la formula disponibile a qualsiasi violazione sulla sfera altrui. Ciò divenne il ceppo da cui si diramarono una vasta serie di rimedi che assunsero nomi propri, particolarmente istruttiva la diramazione nel settore delle promesse contrattuali.

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