Società di società

La partecipazione ad una società è consentita, oltre che a persone fisiche, alle persone giuridiche di diritto privato e di diritto pubblico. Tale fenomeno risulta essere piuttosto frequente, in particolare, nel campo delle società per azioni.

Si è invece a lungo discusso circa la possibilità che una società di capitali partecipi ad una società di persone. La giurisprudenza ha quasi sempre dato risposta negativa, tuttavia, attualmente, il problema appare da risolvere in senso affermativo, perché la riforma ha aggiunto un secondo comma all’art. 2361 ai sensi del quali l’assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime deve essere deliberata dall’assemblea .

Vizi del consenso e mancanza del consenso

Come è ovvio il consenso non deve essere viziato da errore, violenza o dolo. In questi casi si applicano le regole generali. È comunque intuitivo che l’errore risulta essenziale non solo quando cade sulla natura del contratto, ma altresì sul tipo della società, sul suo oggetto, sul proprio conferimento o su quello altrui oppure sulla persona di un contraente.

Si intende poi che la volontà dev’essere imputabile al soggetto, e quindi, nell’ipotesi di società stipulata attraverso un rappresentante, occorre che questi si sia mantenuto nei limiti della procura e che la volontà sia realmente esistente.

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