Passando ad esaminare lo Human Right Act si può notare come le sue previsioni siano dirette ad imporre ai poteri dello Stato l’osservanza dei diritti CEDU e a garantire ai singoli individui la possibilità di far valere in giudizio tali diritti. I meccanismi più rilevanti sono i seguenti:

  • l’obbligo per ogni public authority (legislativa o giudiziaria) di agire in modo compatibile con la Convenzione (art. 6). Qualora sia necessario, peraltro, le corti sono persino autorizzate a disattendere il principio dello stare decisis;
  • l’obbligo di interpretare le norme in senso conforme alla Convezione (art. 3), obbligo questo evidentemente inerente non alla common law ma alla fonte di diritto positivo;
  • l’obbligo di tenere in considerazione la giurisprudenza della Corte, sebbene questa non possa ritenersi vincolante (art. 2);
  • il potere riconosciuto alle corti di dichiarare una legge incompatibile qualora questa non sia in nessun modo interpretabile in maniera conforme alla CEDU. Tale dichiarazione, comunque, ha effetti non abrogativi ma impegnativi per il governo (art. 4);
  • l’obbligo per ogni membro del governo che intenda avviare una proposta di legge alla discussione parlamentare di dichiarare se la legge sia compatibile con la Convenzione.

Premesso che le norme della Convenzione suscettibili di incidere in modo significativo sul diritto inglese sono molteplici, occorre sottolineare la problematica compatibilità del diritto penale inglese con le seguenti norme CEDU:

  • l’art. 2, disponendo che l’uso della forza difensiva mortale deve caratterizzarsi per essere <<assolutamente necessario>>, esclude ogni ipotesi di proporzionalità presunta a cui il sistema delle scriminanti fa riferimento. In particolare, risulta difficilmente compatibile con tale articolo la disciplina relativa all’erroneo convincimento circa la sussistenza della situazione di pericolo che legittima la reazione difensiva: nel diritto inglese ciò che conta è il convincimento soggettivo di colui che si difende e non l’elemento oggettivo della necessità;
  • l’art. 3, inerente al divieto di trattamenti inumani, si ripercuote sulla tollerabilità della violenza nel quadro dello ius corrigendi nei confronti dei fanciulli;
  • l’art. 5 relativo ai diritti di libertà e sicurezza delle persone ha una portata suscettibile di ripercuotersi in molti settori del diritto penale. Una recente decisione della House of Lors, ad esempio, ha sancito l’incompatibilità tra la Convezione e le previsioni dell’Anti terrorism Crime ad Security Act del 2001 relative alla detenzione a tempo indefinito dei cittadini stranieri sospettati di attività terroristica;
  • l’art. 6 co. 2 relativo alla presunzione di innocenza si scontra con i casi di inversione dell’onere della prova con riferimento a taluni elementi del reato. Al riguardo occorre citare una recente pronuncia dell’House of Lords che, facendo ricorso ai poteri di interpretazione adeguatrice alla Convenzione, ha rovesciato in senso favorevole all’imputato la previsione di un onere probatorio a suo carico;
  • l’art. 7, sancendo il principio di legalità in materia penale, non esclude radicalmente la common law tra le fonti compatibili con la Convenzione, ma sancisce comunque il necessario rispetto di uno standard di sufficiente determinatezza che deve caratterizzare le norme penali incriminatrici;
  • l’art. 8, relativo alla privacy, sembra aver profondamente condizionato la recente riforma dei reati sessuali effettuata nel 2003, contribuendo all’eliminazione delle disparità di trattamento collegato all’orientamento sessuale;
  • l’art. 10, inerente alla libertà di manifestazione del pensiero, si ripercuote sui reati in materia di osceno, sui reati determinati da odio razziale, sulla repressione penale di ingiuria e diffamazione e sui reati di istigazione e apologia;
  • l’art. 11, relativo alla libertà di associazione, contrasta con una vasta serie di reati in materia di ordine pubblico.

L’incorporazione della Convenzione ha sollecitato grande interesse nella dottrina inglese: per la prima volta, infatti, si è profilata la possibilità di attribuire un fondamento costituzionale al diritto penale e di dare concreta tutela ai diritti fondamentali previsti dalla CEDU. Si è tuttavia dovuto riscontrare come la penetrazione della CEDU non potrà che realizzarsi nel medio periodo: la perdurante mentalità dei giuristi inglesi, infatti, è ancora poco incline a ragionare secondo le categorie proposte dai diritti fondamentali CED e dallo Human Right Act del 1998.

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