Il codice francese parla di cause di attenuazione della responsabilità. Gli artt. 121-1 ss. accomunano disposizione che hanno in comune l’effetto della non punibilità (es. stato di incapacità, forza maggiore, ordine della pubblica autorità e legittima difesa). Il sistema italiano, invece, distingue tra:

  • cause di giustificazione (es. legittima difesa), che escludono in radice l’antigiuridicità;
  • scusanti, che escludono solo la pena quando l’ordinamento ritiene che quel particolare soggetto, in quella circostanza, abbia commesso il fatto senza però essere rimproverabile per averlo fatto. Queste scusanti sono previste anche il relazione all’eccesso di legittima difesa: in alcune circostanze, infatti, si ritiene che il fatto possa rimanere illecito ma che la persona possa anche non essere punita.

Il sistema francese non prevede questa distinzione, parlando allo stesso modo delle due categorie:

  • legittima difesa: il sistema italiano non fa distinzioni tra la legittima difesa per impedire un danno alla persona e quella volta ad impedire un danno ad un bene. La Francia invece opera una distinzione tra beni personali e beni materiali. L’art. 122-5 prevede una serie di limiti stringenti, dal momento che la reazione:
    • deve riguardare un crimine o un delitto già pervenuta alla fase esecutiva;
    • deve essere non solo necessaria ma rigorosamente tale;
    • non deve consistere mai nella realizzazione di un omicidio volontario;
    • deve risultare proporzionata alla gravità dell’aggressione.

La legittima difesa dei bene, in particolare, <<non deve mai comportare la morte dell’aggressore>> (sproporzione esplicita). Si parla, peraltro, della legittima difesa presunta che si realizza quando la persona deve respingere di notte un’intrusione nel domicilio o deve difendersi contro gli autori di furti o saccheggi eseguiti con violenza (art. 122-6). L’art. 2 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (<<la vita è sopprimibile solo quando questo è strettamente necessario>>) risulta particolarmente rilevante al riguardo;

  • stato di necessità: la disciplina dello stato di necessità costituisce una novità solo parziale del codice del 1994, poiché l’art. 122-7 si limita a recepire una figura da tempo ammessa nel sistema penale francese. La scriminante è concepita in chiave oggettiva ma i limiti di operatività della stessa sono chiaramente più ampi di quelli tracciati dal nostro art. 54:
    • il pericolo non deve essere per forza attuale, potendo essere anche solo imminente;
    • il fatto può essere realizzato anche in difesa di un bene non personale;
    • non è richiesta l’involontarietà della causazione del pericolo.
Richiedi gli appunti aggiornati
* Campi obbligatori

Lascia un commento