L’art. 111-5 tratta del sindacato del giudice penale sull’atto amministrativo: <<le giurisdizioni penali sono competenti nell’interpretare gli atti amministrativi, regolamentari o individuali e nel sindacarne la legittimità quando da questo dipende la soluzione del processo penale>>. Il giudice penale, quindi, dispone del potere di sindacato dell’atto amministrativo. Il giudice, comunque, in linea di massima non può annullare un provvedimento amministrativo.

Nel sistema italiano il problema non viene risolto. In Francia, invece, si fa riferimento ad un sindacato incidentale del giudice sull’atto amministrativo, la cui legittimità viene valutata restrittivamente, ossia con riferimento ad una determinata questione. In questo modo da un atto illegittimo non può discendere una responsabilità penale (es. inosservanza di un provvedimento dell’Autorità ex art. 650 quando questo è illegittimo).

Richiedi gli appunti aggiornati
* Campi obbligatori

Lascia un commento