La Francia ha avuto come codice penale il code Napoleon (1810) fino al 1994, ma questo solo formalmente dal momento che vari interventi di riforma avevano trovato la loro collocazione anche al di fuori del codice penale. Tale vetusto codice, in particolare, presentava quantomeno sei difetti:

  • l’arcaicità, dovuta alla sopravvivenza di reati (es. mendicità) ormai privi di significato;
  • l’inadeguatezza alle esigenze della società attuale;
  • il carattere contraddittorio che emergeva dal confronto tra alcune incriminazioni (es. il traffico di stupefacenti era un delitto mentre l’appropriazione indebita un crimine);
  • l’incompletezza, poiché un numero cospicuo di incriminazioni figurava in leggi speciali, non sempre facilmente individuabili;
  • le imperfezioni tecniche (es. collocazione delle cause di giustificazione nella parte speciale);
  • la sistematicità fallace, dal momento che il codice si apriva con l’elencazione delle sanzioni penale e non con l’esposizione dei principi generali.

Del processo riformatore occorre concentrarsi sul segmento finale che per semplicità può essere diviso in tre fasi fondamentali:

  • proposito di laicizzazione del diritto penale (1974-1978): vengono pubblicati alcuni testi organici che presentano opzioni terminologiche semplificatorie. Si prevede, ad esempio, di sostituire il termine <<pena>> con quello di <<sanzione>>, mostrando chiaramente il voler attenuare l’essenza punitiva della sanzione penale per esaltarne il carattere di utilità sociale.

Questo progetto, tuttavia, abortisce: nel febbraio del 1981, infatti, viene approvata una legge denominata Securite et liberte, ispirata ad intenti repressivi e di rigore;

  • ritorno ai valori tradizionali (1983-1986): gli impulsi di radicale rinnovamento vengono accantonati, tornando a muoversi nel senso della continuità. Il concetto di pena, ad esempio, viene reintrodotto;
  • concretizzazione della riforma: per deciso impulso del presidente Mitterand, nel 1989 si avvia un’accelerata fase di riforma. Nel 1992 si arriva all’approvazione del nuovo code penal, che entra in vigore il primo marzo del 1994.

La ricodificazione, comunque, prende corpo attraverso una serie articolata di provvedimenti di riforma, che plasmano le due principali parti del codice, quella di fonte legislativa e quella di fonte regolamentare:

  • quattro leggi del 1992 danno avvio alla riforma, introducendo sia la nuova parte generale del codice (Libro I) sia la nuova parte speciale, (Libri II, III e IV). Con una quinta legge <<di adattamento>> viene creato un ulteriore libro di parte speciale (Libro V), che ancora nel 1994 presenta caratteri di incompiutezza;
  • il codice viene completato con il Libro VI, dedicato alle contravvenzioni, e con il Libro VII, dedicato agli adattamenti rispetti ai territoires d’outre-mer.
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