Secondo l’art. 1173, le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle. Le fonti di obbligazioni diverse dal contratto e dal fatto illecito sono:

  1. le promesse unilaterali.
  2. i titoli di credito.
  3. la gestione di affari.
  4. il pagamento dell’indebito.
  5. l’arricchimento senza causa.

Con il Codice del 1942, nonostante si tenti di dare una disciplina generale ai titoli di credito, si rimanda alle disposizioni generali precedenti e alle leggi speciali (art. 2001). Si cerca di disciplinare la cessione dei titoli con riferimento alla circolazione dei beni mobili (art. 1153) e non alla disciplina della cessione del credito. In questo modo, considerando il titolo di credito in senso astratto, come un acquisto a titolo originario svincolato dal contesto sottostante, si evitano:

  • le eccezioni che il debitore ceduto potrebbe esperire.
  • il rischio di acquisto dal non domino.

Per i rapporti economici, comunque, è strettamente necessario poter far circolare il credito nel modo più semplice e spedito possibile, con la certezza che i documenti che lo rappresentano diano affidamento e siano effettivamente utilizzabili per ottenere quanto richiesto.

I titoli di credito, quindi, devono obbligatoriamente avere tre caratteristiche:

  • nel documento che li rappresenta, devono esservi formule tali da far coincidere quanto il titolo rappresenta con quanto predente chi lo esibisce per ottenere il pagamento (letteralità).
  • ogni trasferimento del titolo deve essere autonomo rispetto al precedente e rispetto al successivo, in modo tale che il titolo possa circolare liberamente (autonomia).
  • deve esservi indipendenza tra il diritto di credito incorporato nel titolo e le ragioni che hanno causato l’emissione del titolo (astrattezza).

I titoli di credito possono essere:

  • nominativi, se chi li possiede può pretendere il pagamento solo se sul titolo è indicato il suo nominativo (es. azioni societarie).
  • all’ordine, se sul titolo non è indicato il nome del titolare e per il trasferimento è sufficiente la consegna del titolo con la girata.
  • al portatore, se si trasferiscono con la semplice consegna del titolo, come se fossero denaro contante.

Cambiale

La cambiale è un titolo di credito all’ordine, disciplinato dalla l. cambiaria, il r.d. n. 1669 del 1933. Il suo contenuto è quello di obbligare a pagare (cambiale-tratta) o far pagare (vaglia cambiario/ pagherò ) una somma di denaro alla scadenza nel luogo indicato dal titolo.

Nel caso in cui non si effettui il pagamento, l’ultimo giratario del titolo deve elevare protesto , ovvero far constatare ad un pubblico ufficiale che la cambiale non è stata onorata. Tale cambiale protestata consente al creditore non solo di promuovere azioni per soddisfarsi sul patrimonio del debitore, ma anche di rivolgersi a coloro tra i quali la cambiale è circolata (azione in via di regresso) per ottenerne il pagamento.

Assegno

L’istituto dell’assegno, che rappresenta un mezzo di pagamento, può essere scomposto in due tipi:

  • assegno bancario, che contiene l’ordine alla banca di pagare una determinata somma di denaro alla persona indicata. Chi firma l’assegno deve avere un rapporto pregresso con la banca, ovvero deve aver dato copertura all’assegno.

L’emissione di un assegno a vuoto, per quanto valga come titolo di credito, rappresenta un reato, sanzionato penalmente.

  • assegno circolare, che consiste in un a promessa di pagamento fatta da un istituto bancario a una persona determinata, il cui nominativo viene indicato nell’assegno medesimo e ai suoi eventuali giratari.

La carta di credito non è un titolo di credito, quanto piuttosto un mezzo di pagamento. Essa consente al suo titolare di rivolgersi ai fornitori e agli esercizi convenzionati con il gestore della carta per ottenere a credito merce o servizi. Il fornitore della merce o servizi compila un modulo riportandovi i dati del titolare della carta e richiedendogli di sottoscriverlo. Successivamente l’organizzatore della carta richiede al titolare della carta il pagamento, provvedendo poi a pagare il fornitore.

Azioni e obbligazioni societarie

L’azione societaria è un titolo di credito con un valore sia nominale, che rappresenta la frazione del capitale sociale, sia reale, costituito dal valore di scambio rappresentativo del valore del capitale, del patrimonio e dell’andamento economico della società. Le azioni, incorporando i diritti dell’azionista, di norma sono nominative, tuttavia, vi sono anche azioni al portatore, ovvero azioni di risparmio, che permettono di tenere occulta la ricchezza dell’azionista.

La circolazione dell’azione, che avviene mediante girata autenticata da un notaio o da un agente di cambio, può avvenire anche senza il consenso della società o degli altri soci. Tuttavia, al fine di evitare l’ingresso nella società di soci non graditi, nello statuto possono essere inseriti due tipi di clausole, quelle di gradimento e quelle di prelazione.

Le società che hanno bisogno di finanziamenti possono emettere obbligazioni, che consistono in titoli di credito non rappresentativi, e quindi profondamente diversi dalle azioni. Gli obbligazionisti, essendo semplici creditori della società, non corrono i rischi a cui si sottopongono i soci-azionisti:

  • hanno diritto al rimborso del valore nominale. Al contrario le azioni possono avere un valore reale inferiore a quello nominale.
  • hanno diritto alla percezione degli interessi, al contrario degli azionisti che, a seconda delle decisioni dell’assemblea, possono anche essere privati del dividendo.

Recentemente si è molto diffusa la gestione fiduciaria di titoli di cui l’investitore sia possessore, ovvero si è proposto all’investitore di acquistare quote di fondi: l’investitore sottoscrive una somma di denaro, che affida al gestore del fondo, il quale acquista titoli e li gestisce, a seconda dell’andamento della borsa.

Riforme

L’inadeguatezza delle regole ottocentesche che regolavano il mercato finanziario a portato a due riforme di notevole importanza:

  • il d.lgs. n. 213 del 1998 ha introdotto la dematerializzazione dei titoli di credito, che hanno assunto la denominazione strumenti finanziari .

Il legislatore ha comunque preservato l’esigenza di tutelare la posizione dell’emittente e del possessore e di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di compensazione, liquidazione, garanzia e pagamento.

  • la l. n. 30 del 1999 ha introdotto la pratica della securization, che permette di convertire crediti o altre attività finanziarie non negoziabili in titoli alienabili sul mercato.
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