La responsabilità di padroni e committenti è riconosciuta come una fattispecie tipica di responsabilità oggettiva, motivo per cui non si ammette prova liberatoria da parte del datore di lavoro sul quale grava il rischio d’impresa.

I confini dell’ambito di applicazione dell’art. 2049 sono ormai segnati in modo inequivocabile:

  • è necessario l’esercizio di un incarico affidato dal datore di lavoro al dipendente.
  • è necessaria una connessione tra l’evento dannoso e le incombenze svolte nell’ambito di quel rapporto.

Ai fini della configurabilità della responsabilità indiretta del datore di lavoro, non è necessario che tra le mansioni affidate e l’evento sussista un nesso di causalità, essendo invece sufficiente che ricorra un semplice rapporto di occasionalità necessaria: l’incombenza affidata deve essere tale da determinare una situazione che renda possibile, o anche solo agevole, la consumazione del fatto illecito e quindi la produzione dell’evento dannoso, anche se il lavoratore abbia operato oltre i limiti dell’incarico e contro la volontà del committente, o abbia agito con dolo, purché nell’ambito delle sue mansioni.

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