Art.2049responsabilità dei padroni e dei committenti. Se il danno è cagionato dai domestici o commessi nell’esercizio dell’attività, risponde in aggiunta il padrone o committente.

Fa riferimento oggi al lavoro subordinato, ma non solo.

Affinché operi, occorrono tre elementi:

  1. fatto illecito commesso o domestico
  2. rapporto di preposizione tra autore illecito e padrone/committente
  3. illecito commesso nell’esercizio delle incombenze affidate dall’uno all’altro

Analizziamo i tre elementi richiesti affinché operi l’art.2049:

  1. occorre che il domestico/commesso abbia commesso un fatto illecito doloso o colposo. L’art.2049 trova riscontro dell’art.1228 per la responsabilità contrattuale. Sono necessari tutti gli estremi previsto dall’art.2043.

E’ tuttavia possibile che il datore sia chiamato a rispondere quando il dipendente sia a sua volta chiamato a rispondere per responsabilità oggettiva (es.circolazione di veicoli: se un autista dipendente di una compagnia di trasporti causa un danno, l’autista risponde a norma dell’art.2054 e in aggiunta il datore di lavoro risponde a norma dell’art.2049 e se è proprietario dell’automezzo a norma dell’art.2054,3°comma).

Questione discussa è quella che riguarda l’eventuale capacità di intendere e di volere del dipendente: se è incapace durante le mansioni, risponde il datore?

Alcuni dicono di no, perché non è imputabile, ma altri dicono per esigenza di tutela danneggiato che ai fini dell’art.2043 basta un fatto oggettivamente illecito indipendentemente dalla capacità.

Problema del danno anonimo: il danno si è verificato certamente ad opera di un dipendente, ma non si sa chi. Non occorre la precisa individuazione per l’applicazione dell’art.2049.

  1. Rapporto di preposizione tra autore illecito e padrone/committente.

Il più delle volte è un rapporto di lavoro subordinato. Può essere anche un rapporto di lavoro di tipo occasionale.

Ogni altro rapporto che comporti l’assoggettamento di uno al potere di controllo e sorveglianza su un altro,costituisce un rapporto di preposizione: mandato, appalto a regia (l’appaltatore si limita a fare quello che il committente dice).

L’art.2049 non si applica quando manca questo rapporto. Es.agente di commercio: siccome esercita in autonomia non è stato ritenuto applicabile l’art.2049.

  1. Questo illecito sia stato commesso nell’esercizio delle incombenze: occorre che il rapporto di preposizione operi come occasione necessaria dell’evento dannoso. Significa che il datore risponde non solo quando il dipendente ha commesso illecito nell’esercizio delle sua specifiche mansioni ma anche quando le mansioni del dipendente abbiano solo agevolato l’illecito (es.idraulico ruba denaro a casa di chi l’ha chiamato per riportare un tubo). Se il dipendente ha commesso l’illecito, in esecuzione di specifiche direttive, allora il dipendente non risponde a norma dell’art.2048 ma risponde essendo un coautore dell’illecito a norma dell’art.2043.

L’art.2049 non concede nessuna prova liberatoria.

Il fondamento di questa responsabilità è controverso: un tempo si diceva che queste erano persone in grado di risarcire il danno, mentre secondo altri presunzione assoluta di colpa della scelta del dipendente o sul controllo del datore. Equivale a dire che è una vera e propria responsabilità oggettiva per fatto altrui.

In teoria se risarcimento viene pagato dal datore questo ha diritto di regresso per l’intero nei confronti del danneggiante.

Precisazione: dalla responsabilità indiretta ex art.2049 va tenuta distinta la responsabilità della persona giuridica per un fatto dell’organo. La responsabilità qui è diretta perché il rapporto organico attua una diretta imputazione all’ente anche se illecito doloso. L’organo è colui che esercita a nome dell’ente un autonomo potere. Però bisogna tener presente un indirizzo giurisprudenziale quando si tratta di enti pubblici: ritiene che il rapporto organico vada posto a fondamento non solo nel caso in cui l’illecito sia commesso dall’organo ma anche quando è commesso dal dipendente. La ragione è di natura contrattuale.

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