Il disponente, in vita, può anticipare gli effetti della successione, salva ovviamente l’applicazione della disciplina della riduzione e della collazione.

Le possibilità sono molteplici e spesso sono dettate dalla necessità di ridurre l’incidenza fiscale, di beneficiare terzi senza rivelare le ragioni del beneficio oppure di beneficiare uno degli eredi in danno degli altri.

Gli istituti alternativi al testamento che trovano nella morte la causa dell’attribuzione sono illegittimi, perché, come detto, l’unico negozio mortis causa ammesso nel nostro ordinamento è il testamento. Vi sono però istituti, destinati ad avere effetto dopo la morte, in cui questa è evento dedotto in condizione o come termine:

  • prelazione societaria: il disponente, socio di una società, riconosce il diritto di prelazione sulle sue quote o sulle sue azioni ad un terzo. Tale vincolo di prelazione si trasferisce agli eredi, portando al trasferimento delle azioni dopo la morte del titolare.
  • donazione modale con adempimento dell’onore dopo la morte del testatore: il padre dona un immobile ad uno dei figli, con l’apposizione del modo in capo al donatario di versare al fratello una somma corrispondente alla metà del valore dell’immobile quattro anni dopo la morte del padre-donante.
  • vendita di cosa altrui: l’alienazione tra fratelli di una quota indivisa di un immobile appartenente al padre ancora in vita non risulta essere patto successorio, a patto che l’alienante abbia inteso obbligarsi a far entrare una quota di proprietà del bene.
  • contratto a favore del terzo e rendita vitalizia: il padre conclude con uno dei figli un contratto di vitalizio in base al quale il figlio acquisisce beni dal padre e si obbliga a mantenerlo, dovendo anche corrispondere alle sorelle una somma in luogo della legittima loro spettante alla morte del genitore.
  • donazione si premoriar: la donazione si premoriar non configurata un patto successorio, in quanto il donante non dispone della propria successione, ma di un proprio bene. Tale donazione è valida quando la condizione sospensiva riguardi la morte del donante oppure la condizione risolutiva riguardi la morte del donatario.
  • clausola di consolidazione: dato che contravviene alla libertà testamentaria, risulta essere nulla la clausola sociale con cui si dispone che alla morte di uno dei soci le quote di questo si trasferiscano ai soci superstiti senza che sia prevista l’attribuzione di alcunché ai successori per legge o per testamento.
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