L’eguaglianza nel sistema dei principi fondamentali

Il principio dell’eguaglianza, ritenuto uno dei principi fondamentali dell’ordinamento, trova la sua esplicazione nell’art. 3 Costituzione “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociali e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali”. La riaffermazione di tale principio ha determinato l’illegittimità di alcune norme e provocando la revisione di alcune norme del c.c. mediante leggi successive. Tra queste va ricordata la legge di riforma del diritto di famiglia l. 151/1975 la quale ha stabilito che il marito non è più istituzionalmente il capo famiglia, né la moglie ha più diritto di essere mantenuta dall’uomo. La stessa legge ha eliminato le discriminazioni presenti fra figli nati da genitori uniti in matrimonio oppure no. La riaffermazione di tale principio costituisce la prima essenziale garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo, ed è in questa prospettiva che acquistano rilievo primario i diritti della personalità.

Diritto ed equità

L regolamentazione per fattispecie implica che la norma venga valutata oggettivamente e astrattamente, può però accadere che essa nella sua applicazione si rilevi ingiusta per una serie di circostanze di cui la norma non ha tenuto conto. In tali ipotesi si prospetta la possibilità di una giustizia alternativa che valuti il fatto concreto. Nell’ipotesi in cui è consentito il giudizio di equità, il giudice potrà decidere secondo i criteri di valutazione che tengono conto delle circostanze oggettive e soggettive anche quando l’applicazione di tali criteri dia una decisione non conforme alla legge. L’art. 114 del c.p.c. impone comunque al giudice di decidere secondo equità quando le parti gliene facciano concorde richiesta, possibile solo se oggetto della causa sono diritti disponibili.

Indipendentemente dalla richiesta il giudice di pace decide secondo equità per le cause il cui valore non eccede euro 1.032,91. L’equità ha anche un funzione integrativa tutte le volte che le parti dimenticano di determinare il corrispettivo di una prestazione, entra in ballo inoltre quando il danno non può essere determinato nel suo preciso ammontare. Ad ogni modo non è configurabile come fonte del diritto ed è applicabile solo nei casi previsti dalla legge.

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