Il problema della legge applicabile al contratto si pone se i contraenti hanno diversa nazionalità. In tal caso deve stabilirsi qual è la legge applicabile. Se è vero che il contratto è il risultato dell’autonomia delle parti, è anche vero che gli effetti di esso si riconducono all’ordinamento e quindi alla legge. Occorre anche avere riguardo come una serie di rimedi e/o di azioni appartengono all’ordinamento e non sono regolabili dall’autonomia dei privati, per cui sarà importante stabilire se la legge applicabile preveda la nullità e con quali effetti. Per risolvere il problema della legge applicabile, viene in soccorso la normativa di conflitto. Le cosiddett regole o norme di conflitto hanno appunto il compito di risolvere il conflitto, attraverso l’individuazione della legge applicabile. In tema di obbligazioni contrattuali la legge 218/1995 richiama la Convenzione di Roma. Essa si applica alle sole obbligazioni derivanti da contratto e non a quelle relative alle successioni mortis causa o a rapporti matrimoniali o di famiglia o societari ecc. Quanto alla legge applicabile, la Convenzione richiama la legge scelta dalle parti, il che significa che sono le parti a poter decidere quale deve essere la legge applicabile ai loro rapporti. Ove le parti non abbiano deciso, la stessa Convenzione stabilisce, quale criterio, quello costituito dalla legge del Paese con cui il contratto presenta il collegamento più stretto. E per ovviare alle difficoltà che possono insorgere, la legge detta anche una presunzione: si presume che il collegamento più stretto sia quello col paese in cui la parte che deve fornire la prestazione caratteristica ha, al momento della conclusione, la propria amministrazione centrale. Ove poi il contratto abbia per oggetto un diritto reale su immobile è naturale che il collegamento si instauri con il Paese in cui l’immobile è situato. Le parti sono libere di scegliere la legge più conveniente ai loro rapporti, unico limite è che deve trattarsi di una legge riconducibile ad uno Stato. Può farsi eccezione per l’ipotesi in cui il rapporto controverso venga sottoposto ad un giudizio di arbitri i quali possono anche decidere di applicare principi sovrannazionali o la cosiddett lex mercatoria. Altro limite è il rispetto della legge del Paese in cui il contratto è destinato ad essere fatto valere. Altre norme della stessa Convenzione si incaricano di stabilire che l’applicazione della legge scelta delle parti non può privare il consumatore della protezione garantitagli dalle disposizioni imperative della legge del Paese nel quale risiede.

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