I diritti reali (dal latino res = cosa) sono diritti sulle cose, che attribuiscono al loro titolare il potere di trarne utilità. Il potere sulla cosa che deriva dalla titolarità di un diritto reale può essere pieno ed esclusivo, come nel caso della proprietà, oppure limitato, come nel caso della servitù di passaggio (diritto di un proprietario di un fondo di passare su quello del vicino). I diritti reali sono detti assoluti, nel senso che essi possono essere fatti valere nei confronti di tutti (erga omnes),a differenza dei diritti di credito, che si fanno valere nei confronti di chiè debitore e che per questa ragione sono definiti diritti relativi. Oltreal diritto reale rappresentato dalla proprietà, vi sono due gruppi di diritti reali (detti diritti reali su cosa altrui), rispettivamente di godimento e di garanzia.

I primi consentono di trarre dalla cosa soltanto definitee limitate utilità, e sono: l’usufrutto, l’uso, l’abitazione, la superficie,la servitù, l’enfitèusi. I diritti reali di garanzia attribuiscono al titolare il potere di soddisfarsi sulla cosa posta a garanzia del proprio credito, con preferenza rispetto agli altri creditori e sono: il pegno e l’ipoteca. A differenza dei diritti reali che sono situazioni di diritto, il possessoè il potere di fatto su di una cosa, che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà o ad altro diritto reale cc 1140; è possibile possedere direttamente, ma anche per il tramite di un altro soggetto, che si qualifica come semplice detentore

I beni

cc 810 In senso giuridico è definito bene qualunque cosa possa costituire oggetto di diritti. Per essere definiti tali i beni devono essere cose appropriabili che abbiano un valore di scambio o un mero valore morale. Le cose che non sono suscettibili di appropriazione esclusiva (come l’aria, l’acqua del mare, il calore solare) non sono oggetto di diritto e non rientrano, pertanto, nella definizione giuridica di beni. Oltre alle cose in senso fisico, oggetto di diritti possono essere le attività dell’uomo, le creazioni intellettuali, l’energia, gli aspetti della personalità. I beni si possono classificare in diverse categorie. La distinzione più comune divide i beni a seconda della loro natura o della loro titolarità. Secondo la loro natura essi si classificano in:

a) beni corporali e incorporali: i primi sono tutte le cose dotate di materialità, che si percepiscono con i sensi; i secondi sono i beni che possono essere percepiti con il pensiero come le opere dell’ingegno, le invenzioni industriali, le opere letterarie;

b) beni fungibili e infungibili: sono fungibili i beni che possono essere misurati, pesati, numerati e che, essendo cose generiche, possono essere scambiate con altre dello stesso tipo (ad es., il denaro); sono infungibili le cose individualizzate e diversificate, che non possono essere sostituite con altre;

c) beni consumabili e inconsumabili: i primi non sono suscettibili di uso continuativo o ripetuto (i commestibili, le bevande, il carbone). Rientra in questa categoria anche il denaro perché per utilizzarlo occorre spenderlo. Inconsumabili sono le cose che possono essere utilizzate ripetutamente anche se con l’uso si deteriorano. Le cose consumabili non possono essere oggetto di usufrutto che presuppone il godimento della cosa;

d) beni divisibili e indivisibili: sono divisibili tutte le cose che possono essere scomposte in parti omogenee non compromettendo l’uso a cui era destinata la cosa intera (un fondo, un edificio, il denaro); indivisibili tutte le altre. La volontà delle parti o la legge può considerare indivisibile un bene che in realtà non lo è (le parti comuni di un edificio in un condominio, i diritti di servitù, di pegno e di ipoteca);

e) beni mobili e immobili: sono immobili il suolo e tutte le cose a esso incorporate sia per coesione organica (alberi) sia per coesione inorganica (costruzioni); lo sono anche i mulini, i bagni e gli edifici galleggianti permanentemente uniti alla riva o all’alveo del fiume. Sono mobili tutti gli altri beni, cioè generalmente tutti quei beni che si possono trasportare da un luogo a un altro. I contratti che hanno per oggetto il trasferimento di beni immobili o la costituzione di diritti reali su di essi richiedono la forma scritta e sono soggetti a trascrizione per essere opponibili ai terzi. La stessa disciplina si applica per beni mobili iscritti in pubblici registri (navi, aeromobili e altri veicoli). Per i beni mobili, soggetti a più frequenti e rapidi trasferimenti, è sufficiente essere possessori in buona fede, in virtù di un titolo idoneo a trasferire la proprietà, per poter opporre a chiunque l’avvenuto acquisto del bene. I beni sono inoltre classificabili in base alla titolarità: in questo senso si distingue tra beni privati e beni pubblici.

CLASSIFICAZIONE DEI BENI

in base alla natura  
a. corporali/incorporali  
b. fungibili/infungibili  
c. consumabili/ inconsumabili  
d. divisibili/indivisibili  
e. mobili/immobili  
in base alla titolarità  
privati  
pubblici demaniali  
patrimoniali indisponibili

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