Con il contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso un corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo ad un altro (art. 1678).

Trasporto di persone.

Il vettore risponde:

  • dei sinistri che colpiscono il viaggiatore.

Le clausole che limitano tale responsabilità sono nulle.

  • della perdita/ avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé se non prova di aver adottato tutte le misure idonee a limitare il danno.

Trasporto di cose.

Il mittente, attraverso gli appositi documenti, deve indicare con esattezza il nome del destinatario, il luogo della destinazione e la natura, la quantità e il peso delle cose da trasportare. Sono a suo carico i danni che derivano da omissione/ inesattezza delle indicazione o dalla mancata consegna/ irregolarità dei documenti. A richiesta del vettore il mittente deve indicare un documento di trasporto (lettera di vettura) e viceversa, a richiesta del mittente, il vettore deve rilasciare una ricevuta di carico.

Il vettore è responsabile della perdita o dell’avaria delle cose consegnategli per il trasporto dal momento in cui le riceve al momento in cui le consegna al destinatario se non prova che tale perdita o avaria sia imputabile a cause che non dipendono da lui (caso fortuito, vizi delle cose o del loro imballaggio, fatti del mittente o del destinatario) (art. 1693).

Se il destinatario è diverso dal mittente il contratto si concreta in una stipulazione a favore di terzi, poiché questo (destinatario) acquista i diritti relativi alle cose trasportate dopo aver pagato il vettore (art. 1689).

Il contratto internazionale di viaggio differisce dal semplice trasporto perché comprende un pacchetto di prestazioni. Se chi offre il servizio provvede anche ad effettuarlo, si ha il contratto di organizzazione di viaggio, mentre se offre solo il servizio si ha il contratto di intermediazione di viaggio.

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