Lo status dei contraenti di norma non è rilevante, in quanto il contratto è un modello neutro e formale. In alcuni casi però può influire sulla disciplina delle categorie e quindi è opportuno che i contratti siano distinti anche da questo punto di vista.

Recentemente si è manifestata una progressiva attenzione per la tutela del consumatore nei rapporti con i soggetti erogatori di servizi pubblici e di pubblica utilità. Dall’analisi dei vari programmi di protezione possiamo evidenziare, dal punto di vista delle fonti, quattro livelli (comunitario, legislazione nazionale, normazione sub-primaria e atti amministrativi, autonomia privata).

La nuova disciplina che garantisce le vendite ai consumatori si aggiunge senza sostituire quella precedente. Le parti considerate sono il consumatore (la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale), il venditore (la persona fisica o giuridica che, nell’esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di vendita) e il produttore. I beni considerati sono quelli di consumo, che devono essere idonei e conformi. Nel caso tale conformità non venga garantita sono contemplati due rimedi possibili, la riparazione o sostituzione (a scelta) e, se sussistono condizioni particolari, riduzione del prezzo o risoluzione. Il difetto che rende difforme il bene acquistato deve essere denunciato entro due mesi, altrimenti tale diritto decade. La prescrizione è invece di ventisei mesi. Ogni patto anteriore alla comunicazione del difetto di conformità volto a limitare i diritti riconosciuti al consumatore è nullo (nullità relativa).

Le vendite fuori dai locali commerciali: il consumatore può in ogni caso esercitare il diritto di recesso, senza il rischio di incorrere in responsabilità, purché lo faccia entro sette giorni dalla data della consegna.

Le vendite a distanza: il contratto a distanza viene stipulato tra un fornitore e un consumatore nell’ambito di un sistema a distanza (spazio fisico che separa le due parti), che impiega tecniche di comunicazione fino alla conclusione compresa del contratto. L’intervento legislativo è volto a difendere il consumatore che, con l’avvento di nuove tecnologie, subisce metodi di vendita aggressivi. Si cerca in altri termini di fare in modo che il fornitore non possa profittare del consumatore, sia perché questo non abbia visionato il bene che intende acquistare, sia perché non ne abbia potuto conoscere la sua qualità, sia perché non sia perfettamente informato sulle condizioni contrattuali a cui si espone.

Le vendite piramidali: sono vietate le strutture di vendita il cui unico incentivo economico sia il reclutamento di nuovi soggetti e, allo stesso modo, sono vietate le vendite attraverso catene che consentano un guadagno mediante il reclutamento di nuovi venditori. L’incaricato di tale vendita avere un tesserino di rinascimento e deve provare il suo incarico per iscritto. In generale non ha la facoltà di riscuotere il prezzo dei beni venduti e deve avere un rapporto con il venditore subordinato o sovraordinato.

Le vendite dei pacchetti turistici: i pacchetti turistici per una durata superiore alle ventiquattro ore comprendono l’alloggio, il trasporto e tutti i servizi non connessi con questi due elementi. Il consumatore, il cessionario del pacchetto, può essere definito o da nominare. Al consumatore devono essere fornite tutte le necessarie informazioni, sia generali (documenti, obblighi sanitari), sia economiche (opuscolo), nonché i recapiti dei rappresentanti locali del venditore.

Le vendite di multiproprietà: l’intervento comunitario in materia di multiproprietà è giustificato dal fatto che questo tipo di acquisti, seppure legale, non dia certezze giuridiche e non offra tecniche di tutela degli acquirenti che sono in una posizione debole nei confronti dei venditori. A tutela dell’acquirente si prevede una dettagliata informazione fornita mediante un opuscolo che deve riguardare l’identità del venditore, i dati essenziali dell’immobile, i servizi offerti, il prezzo e il diritto di recesso.

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