Romano può coerentemente sostenere che lo stato non è il solo ordinamento giuridico ma una specie del genere diritto e questo dipende dal non aver dato all’istituzione identificata da lui con l’ordinamento giuridico caratteri come quello della coazione che è propria di quelli ordinamenti solitamente chiamati stato. Infatti partendo dalla norma non si deve arrivare per forza alla dottrina monistica se si parte dal presupposto che non vi siano altre norme giuridiche che le norme statali. La crisi dello stato moderno, la quale nasce dall’unificazione di ogni ordinamento prestatale o antistatale nell’unico ordinamento dello stato accentrato e dall’unificazione di ogni fonte del diritto nell’unica fonte del diritto statale per eccellenza ossia la legge, portano Romano a orientarsi al pluralismo. Ecco per Romano la teoria monistica era in contrasto con il concetto astratto di diritto e con la storia e la vita giuridica che si svolge nella realtà. Invece era convinto della storicità della sua teoria da riconoscere che la teoria contraria anche se non teoricamente fondata era il prodotto di un’epoca che aveva visto l’ordinamento-stato prendere il sopravvento su ogni ordinamento inferiore. Il successo del pluralismo è nel fatto che dava una rappresentazione della realtà più soddisfacente proprio per il fatto che se negli ultimi secoli c’era stata una statalizzazione della società nel tempo presente ci si trovava nel processo inverso di socializzazione.

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