Con Kelsen la teoria del diritto si è orientata verso lo studio dell’ordinamento giuridico nel suo complesso, Considerando come concetto fondamentale per una costruzione teorica del campo del diritto il concetto di ordinamento cioè del sistema di norme. L’impresa di Kelsen non vuole comunque abbandonare il punto di vista normativo nel passaggio dallo studio delle singole norme allo studio dell’ordinamento, ma anzi vuol cercare l’elemento caratteristico del diritto nel modo con cui le norme cui abitualmente diamo il nome di norme giuridiche si dispongono e compongono in sistema: in ciò sta l’essenza del diritto per Kelsen. Il punto caratteristico è la coattività; ma è l’ordinamento a essere coattivo e le norme giuridiche vi appartengono. L’opera di Kelsen trae suggestioni dal confronto con la svolta della linguistica teoria di Saussure, quando quest’ultimo vede la lingua come un sistema. Per vedere però una vera teoria sistematica del diritto bisognerà aspettare:”General Theory of Law and State” dove Kelsen esplica la propria teoria riferendosi espressamente alla struttura interna del sistema normativo giuridico, qualificando l’ordinamento come sistema di regole aventi una certa unità. In precedenza l’unica concezione dell’ordinamento era quella come sistema funzionale e invece con Kelsen compare per la prima volta la rappresentazione dell’ordinamento giuridico come un sistema avente una certa struttura, in quanto Kelsen sostiene che la dottrina pura del diritto come scienza è obbligata a comprendere il diritto positivo nella sua essenza e analizzarlo strutturalmente. Successivamente passa a distinguere il sistema del diritto naturale (sistema normativo statico in cui le regole sono connesse attraverso contenuto) dal sistema del diritto positivo (sistema normativo dinamico in cui le regole sono connesse attraverso il modo in cui sono prodotte). la caratteristica fondamentale sarà l’unione del sistema nomostatico a quella del sistema nomodinamico sotto l’idea del sistema delle norme come ordinamento coattivo. L’ordinamento giuridico è un sistema dinamico e lo è anche lo stato dopo l’idea della corte suprema (tappa obbligata di un’analisi strutturata del diritto) e una norma vi appartiene quando è prodotta nel modo previsto dalla norma che istituisce il potere sovrano,quindi dalla norma fondamentale (caso degli stati post-guerra mondiale a costituzione rigida), mentre la regola entra in un sistema statico se è deducibile dal contenuto del postulato etico alla base. Kelsen fu chiamato dal cancelliere provvisorio austriaco alla fine della 1° Guerra Mondiale a collaborare alla redazione della nuova costituzione: la novità da lui apportata fu l’introduzione di una corte suprema per controllar la legittimità della legge ordinaria, affermando il principio di conformità della legge alla costituzione. Ciò può portare a un’analogia con Weber: infatti la costruzione a gradi dell’ordinamento può essere considerata come la rappresentazione più adeguata di quello stato razionale e legale la cui formazione per Weber è la caratteristica del grande stato moderno. Lo stato è lo stesso ordinamento giuridico (Kelsen) perchè il potere è completamente legalizzato (Weber) e ciò lo si vede dal fatto che il potere statuale con Kelsen è regolato esso stesso da norme giuridiche e ciò sembra descrivere la forma di potere legittimo che è il potere legale che ha la caratteristica di avere giustizia e amministrazione. Sebbene Weber fosse un sociologo, dicendo che un ordinamento giuridico esiste quando si forma un certo gruppo sociale in un apparato coercitivo, Kelsen non può che esser d’accordo.

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