La prima teoria è quella del diritto come istituzione che si contrappone alla teoria normativa e la teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici che si contrappone alla teoria monistica o statalistica. Le due teorie sono indipendenti l’un dall’altra. Per Bobbio la seconda è la più importante: infatti, riguardo alla prima, egli sostiene che ubbidisse a un’esigenza giusta ma che il bersaglio quindi l’esito fosse sbagliato, in pratica non doveva porre come bersaglio principale di questa teoria il normativismo in quanto vedeva diffidenza verso il volontarismo (dalla legge, dal contratto tra privati) che contraddistingueva per lui il normativismo. In realtà ciò era oramai mutato e Kelsen faceva vedere che il volontarismo si staccava sempre di più. Più avanti si capirà che teoria dell’ordinamento e della norma non erano per nulla in contrasto tra loro, anzi solo con un recupero della teoria normativa (riconoscere importanza norme di organizzazione) si sarebbero risolte le maggiori difficoltà della dottrina istituzionale. Romano respinge le norme primarie quando si schiera verso la teoria normativa.

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