Le iscrizioni nei ruoli presuppongono un titolo che le giustifichi. Due sono i titoli che legittimano la riscossione mediante ruoli: la dichiarazione e l’avviso di accertamento. La legge distingue poi, in relazione al grado di stabilità del titolo, iscrizioni a ruolo a titolo definitivo e iscrizioni in base ad accertamenti non definitivi (o iscrizioni provvisorie). Le iscrizioni a titolo definitivo sono quelle che hanno per titolo la dichiarazione, gli accertamenti definitivi, le risultanze catastali e quelle che hanno per oggetto gli interessi, le soprattasse e le pene pecuniarie. Va precisato che iscrizione a titolo definitivo non significa iscrizione d’una somma irreversibilmente dovuta, in quanto i titoli delle iscrizioni in esame non sono definitivi in ogni caso. Infatti:

a) la dichiarazione può essere contestata dal contribuente, mediante impugnazione del ruolo;

b) l’accertamento definitivo potrebbe essere annullato in tutto o in parte dall’ufficio;

c) anche le risultanze catastali potrebbero essere contestate; d)le soprattasse e le pene pecuniarie sono irripetibili solo quando l’atto che le ha irrogate è divenuto definitivo.

Le iscrizioni provvisorie sono quelle che hanno come titolo un avviso di accertamento non definitivo, ossia impugnato. Il nostro legislatore ha adottato un criterio intermedio, in base al quale: – se è proposto ricorso, diviene iscrivibile nei ruoli un terzo dell’imposta o della maggiore imposta accertata; – dopo la decisione di primo grado, è riscuotibile un importo pari a due terzi dell’imposta giudicata dovuta da tale decisione; – dopo la decisione di secondo grado, è iscrivibile una somma pari a tre quarti dell’imposta giudicata dovuta; – dopo la decisione di terzo grado, è riscuotibile l’intera imposta giudicata dovuta (con le pene pecuniarie).

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