I redditi di lavoro dipendente

Non può darsi una definizione unitaria dei redditi di lavoro dipendente. Innanzitutto, sono quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro alle dipendenze e sotto la direzione di altri. Poi, il legislatore considera redditi di lavoro dipendente, le pensioni e una vasta gamma di proventi che vengono espressamente assimilati ai redditi di lavoro dipendente. Tra questi ricordiamo:

  • I compensi percepiti dai lavoratori soci di cooperative;
  • Le remunerazioni dei sacerdoti;
    • I compensi e le indennità percepiti dai membri del Parlamento e, in generale, per cariche elettive;
    • I compensi percepiti in relazioni agli uffici di amministratore, sindaco, o per collaborazioni a giornali, riviste e simili.

Per quanto riguarda la disciplina dei redditi di lavoro dipendenti, presenti diversi aspetti fondamentali:

  • Primo aspetto, consiste nel fatto che i proventi, quando corrisposti da Società, Enti o imprenditori individuali, sono soggetti ad una ritenuta d’acconto che soddisfa l’obbligo tributario; con la conseguenza che il soggetto, in assenza di altri redditi, viene esonerato anche dall’obbligo di dichiarazione;
  • Altro aspetto, consiste nel fatto che costituiscono reddito tutte le somme percepiti a qualunque titolo nel periodo d’imposta, in relazione al rapporto di lavoro, al netto dei contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge e di alcune deduzioni espressamente previste dalla legge.

Detto questo, il reddito di lavoro dipendente viene determinato al lordo delle spese di produzione eventualmente sostenute dal dipendente (trasporto, aggiornamento professionale, ecc.); inoltre concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente anche tutte le somme che hanno di fatto fondamento nel rapporto di lavoro (indennità di malattia, di maternità, ecc.).

I redditi di lavoro autonomo

I redditi di lavoro autonomo sono quelli derivanti dall’esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l’esercizio per professione abituale di attività di lavoro autonomo diverse da quelle disciplinate nell’ambito dei redditi d’impresa commerciale. Nella categoria dei redditi di lavoro autonomo rientrano anche i redditi provenienti dall’esercizio in forma associata dell’arte o professione. Il legislatore tributario si distacca dalla nozione civilistica di lavoro autonomo, inteso come esercizio abituale delle professioni intellettuali (avvocato, ingegnerete). Infatti, dal punto di vista fiscale, nel concetto di lavoro autonomo rientrano anche l’esercizio di professioni non intellettuali che siano svolte senza alcun vincolo di subordinazione e con il connotato dell’abitualità (ad esempio il fisioterapista, il giardiniere, ecc.). Inoltre, nel concetto fiscale di lavoro autonomo non rientrano le attività intellettuali svolte con il supporto di una organizzazione in forma di impresa (attività sanitarie svolte con il supporto di una Casa di cura).

Alla luce di tutto questo, ricadono nell’area del lavoro autonomo tutte le attività che risultano svolte in maniera abituale e senza vincolo di subordinazione, siano esse o meno di natura intellettuale, con il solo limite delle attività oggettivamente commerciali (ad esempio l’agente di commercio è sempre fiscalmente ritenuto imprenditore).

II reddito di lavoro autonomo è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d’imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio delle attività medesime. Anche qui vige il principio della tassazione per cassa. Anche nel campo dei redditi di lavoro autonomo il legislatore ha proceduto all’assimilazione di alcune ipotesi di reddito; in particolar modo, rientrano tra di essi i redditi derivanti dall’utilizzazione di opere dell’ingegno, quando sono percepiti dall’autore o dall’inventore dell’opera (brevetti, diritti d’autore, ecc.), quelli conseguiti dall’associato in associazioni in partecipazione, quando l’apporto è costituito esclusivamente da prestazioni di lavoro.

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