Il nuovo sistema introduce una demarcazione tra “prestazioni rese nei confronti di soggetti d’imposta” (cosiddetto ”business to business= B2B) e quelle “rese nei confronti di privati” (cosiddetto ”business to consumer”:B2C). La territorialità delle prestazioni B2B è ricondotta al luogo di stabilimento del committente, per le prestazioni B2C il luogo di tassazione è quello in cui è stabilito il prestatore. Ci sono però delle deroghe: alcune previste sia per le prestazioni B2B che per le prestazioni B2C ed altre solo per i servizi resi a privati consumatori.

Regola generale nei rapporti B2B. Con la nuova disciplina è previsto che, con decorrenza dal 1/1/10, sono tassabili in base al luogo di stabilimento del committente queste prestazioni:

a) prestazioni generiche;

b) trasporto beni;

c) prestazioni accessorie al trasporto beni;

d) prestazioni su mobili materiali;

e) intermediazioni;

f) prestazioni già disciplinate dal 7 4° lettera d) fino al 31/12/09 (locazioni di beni mobili materiali diversi da mezzi di trasporto, cessioni di diritt immateriali come diritt d’autore, prestazioni pubblicitarie, consulenza e assistenza tecnica e legale ecc.) dal 1/1/11 anche i servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici.

I soggetti interessati. La tassazione dei servizi avviene nel Paese di stabilimento del committente quando siamo davanti a: un operatore economico; ente non commerciale (anche per le prestazioni ricevute nell’ambito dell’attività istituzionale); ente non soggetto (a condizione che sia già munito di un numero identificativo ai fini IVA).

Operatore economico. Il 7-ter 2° lettera a) individua come soggetti passivi: ”i soggetti esercenti attività d’impresa, arti o professioni; le persone fisiche si considerano soggetti passivi limitatamente alle prestazioni ricevute quando agiscono nell’esercizio di tali attività”. 1° distinzione: soggetti diversi da persone fisiche (per questi i servizi si considerano sempre effettuati nell’esercizio dell’attività economica svolta, quindi sono tassati nel luogo di stabilimento del committente) e persone fisiche (bisogna per queste sempre tener conto della natura della prestazione: se quest’ultima è acquisita per esigenze personali non rientranti nell’esercizio di impresa, arte, professione, il rapporto è B2C e quindi spostamento della tassazione nel Paese di stabilimento del prestatore)

La stabile org del destinatario del servizio. Mediante questa, il soggetto non residente diviene soggetto stabilito nel Paese ex 7 lettera d). Dopo una giurisprudenza anche di Corte di Lussemburgo, sono 3 le condizioni necesarie per la sussistenza di una stabile organizzazione ai fini IVA:

a) esistenza di un luogo fisso a disposizione del non residente;

b) la presenza di un corredo umano e tecnico;

c) l’effettuazione di prestazioni rientranti nel campo d’applicazione dell’imposta (questi elementi possono ricorrere disgiuntamente, verso imposte dirette).

Ente non commerciale ed enti non soggetti. L’allargamento del concetto di soggetto passivo comporta l’attrazione a tassazione in Italia per le prestazioni generiche anche se rese ad enti, associazioni, altre organizzazioni che non abbiano per scopo esclusivo o principale lo svolgimento di attività economiche ovvero che non svolgano alcuna attività economica. La Corte di Lussemburgo con sentenza C-291/07 ha riconosciuto che per individuare se una certa operazione resa ad un ente è territorialmente rilevante nello Stato membro dove si trova la sede del committente della stessa, il prestatore di servizi deve limitarsi ad accertare che il ricevente sia un soggetto passivo. L’ente non commerciale ai fini della prestazione di servizi assume la qualifica di soggetto passivo in relazione a tutti gli acquisti di servizi che egli realizza, sia che siano acquisti nello svolgimento di attività commerciale (questi però danno diritto alla detrazione dell’imposta in sede di liquidazione periodica) sia che siano acquisti nello svolgersi dell’attività istituzionale (questi non permettono detrazione, quindi l’ente deve versare materialmente l’imposta). Per quanto riguarda i “soggetti che non svolgono alcuna attività economica”, questi divengono soggetti passivi nella misura in cui sono già identificati ai fini IVA, cioè se hanno partita IVA.

Prestazioni generiche nei rapporti B2C. Qui le regole di localizzazione dei servizi sono rimaste per lo più immutate, quindi i servizi resi a favore dei consumatori finali vanno tassati nel luogo in cui è stabilito il prestatore (come accadeva fino al 31/12/09).

Individuazione del prestatore di servizio. Il luogo dove ha reso il servizio il prestatore può esser quello dove ha sede la sua attività economica ovvero il luogo dove è stabilita una sede diversa da quella dell’attività (la stabile organizzazione).Valgono le considerazioni svolte per individuare il soggetto economico.

Prestazioni in deroga nei rapporti B2B e B2C.. Comunque, il 7-quater DPR 633 individua le prestazioni di servizi a cui si applica una regola diversa da quella generale:

a) prestazioni relative ad immobili (tassabili in Italia se l’immobile sia localizzato in Italia );

b) prestazioni di trasporto passeggeri (rilevanti in Italia in ragione della tratta di trasporto effettuata all’interno dello Stato);

c) ristorazione-catering (rilevanti in Italia se ivi materialmente eseguite);

d) locazione, compreso il leasing, noleggio e simili, a breve termine di mezzi di trasporto (rilevanti in Italia se il mezzo di trasporto è messo a disposizione in Italia e usato in ambito UE).

Prestazioni in deroga nei rapporti B2C. Il 7-sexies elenca come deroghe:

a) prestazioni di intermediazione (rientranti in Italia se l’operazione cui si riferiscono e ivi territorialmente rilevante);

b) prestazioni di trasporto beni (rilevanti in Italia in base alla tratta percorsa sul territorio dello Stato);

c) prestazioni di lavorazione su beni mobili materiali e prestazioni rese in attività accessorie ai trasporti (rilevanti in Italia se fatte nel nostro territorio);

d) locazioni a lungo termine di mezzi di trasporto (rilevanti in Italia se rese da prestatore stabilito sul nostro territorio e usate in ambito UE);

e) prestazioni rese con mezzi elettronici (rilevanti in Italia se rese da prestatori extracomunitari a favore di committenti stabiliti in Italia );

f) prestazioni di telecomunicazione e radiodiffusione (rilevanti in Italia se rese da prestatore stabilito nel nostro territorio a clienti comunitari e usati in ambito UE).

Criterio utilizzo. Il riferimento al luogo di utilizzo come elemento determinante per valutare la territorialità di un servizio, impone di verificare in quale modo e con riferimento a quali caratteristiche possa esserne riconosciuta la sussistenza. Mancando una definizione normativa, bisogna riferirsi a criteri pratici basati sull’esperienza finora acquisita. per le tele radiodiffusioni un criterio idoneo può esser quello di considerare che il servizio è usato nel luogo dove è posizionato l’apparecchio ricevitore. per le telecomunicazioni, un criterio può esser quello del luogo dove partono le telefonate.

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