Questo reddito si determina secondo criteri in parte simili a quelli del reddito d’impresa. Sia gli imprenditori che i lavoratori autonomi hanno infatti obblighi di contabilità e di documentazione delle vicende attive/passive che riguardano lo svolgimento dell’attività. Tuttavia la determinazione del reddito di lavoro autonomo è soggetto a regole più semplici rispetto a quelle applicabili in materia di reddito d’impresa. La regola fondamentale è che i redditi di lavoro autonomo sono determinati come differenza tra compensi percepiti e le spese sostenute; si applica in linea di massima il principio di cassa. Secondo il “principio di competenza”, sono deducibili es. i costi di acquisto di beni strumentali come computer, dei quali si deducono quote annuali di ammortamento risultanti dall’applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministero Economia. per i beni strumentali il cui costo non supera 516,46 euro, il contribuente può optare per la deduzione integrale delle spese d’acquisto, in luogo dell’ammortamento. Secondo il principio di competenza, sono deducibili anche i canoni di leasing dei beni strumentali, a condizione che la durata del contratto non sia inferiore a un certo periodo. Per le spese di ammodernamento, ristrutturazione, manutenzione straordinaria dei beni strumentali il principio di cassa si applica solo nel limite del 5%del costo complessivo dei beni materiali ammortizzabili. sono esclusi dal reddito di lavoro autonomo i contributi previdenziali e assistenziali posti dalla legge a carico del cliente per cui il professionista ha esercitato la rivalsa. Concorrono alla formazione del reddito le plusvalenze realizzate in occasione della fuoriuscita dall’ambito dell’attività di lavoro autonomo di beni strumentali. Mentre le plusvalenze rilevano sempre a prescindere dal tipo di operazione che le ha originate, le uniche minusvalenze fiscalmente rilevanti sono quelle realizzate dalla cessione a titolo oneroso dei beni relativi all’esercizio dell’arte o professione o a seguito del loro risarcimento per la loro perdita o danneggiamento. Quanto al calcolo della plusvalenza o minusvalenza realizzata, il 54 1°ter, dispone che esse corrispondano alla differenza tra il corrispettivo percepito ed il costo non ammortizzato dal bene, se manca il corrispettivo, occorre prendere in considerazione il valore normale del bene. Formano il reddito di lavoro autonomo anche i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all’attività artistica o professionale. Si è poi discusso, dopo l’introduzione del 54 1°quater, sul trattamento tributario da applicare a quella parte del corrispettivo riconducibile alla cessione dell’”avviamento professionale”, questione per cui la giurisprudenza aveva concluso generalmente per la non imponibilità, ma che la legge ha invece reso imponibile. Riguardo alle spese deducibili dal reddito di lavoro autonomo, esse sono quelle inerenti all’esercizio dell’arte o della professione, cioè finalizzate allo svolgimento dell’attività di lavoro autonomo, con specifico riferimento all’oggetto in concreto realizzante l’attività. Ciò vuol dire che non sono deducibili le spese sostenute dal soggetto passivo per mantenere la famiglia. sono però deducibili parzialmente solo per finalità antielusive: spese per convegni, corsi di aggiornamento professionale per il 50%.

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