Esaminiamo ora, le norme che disciplinano l’istanza di rimborso di imposte indirette. In tale settore, ha un certo carattere di generalità la regola per cui il rimborso deve essere richiesto, a pena decadenza, entro 3 anni dal pagamento.

Tale termine vale per l’imposta di registro, per l’INVIM, per l’imposta sulle successioni e donazioni, per le imposte ipotecarie e catastali, per l’imposta sugli spettacoli, per le tasse sulle concessioni governative e per il bollo pagato in modo virtuale. Per quel che concerne l’imposta sul valore aggiunto, occorre distinguere il rimborso di somme indebitamente versate dal credito d’imposta derivante dall’imposta assolta o dovuta dal contribuente o a lui addebitata a titolo di rivalsa.

La legge regola minutamente l’esercizio del credito d’imposta, stabilendo:

a) che le detrazioni vanno computate nel mese di competenza e che quelle non computate tempestivamente non possono essere computate nei mesi successivi ma solo nella dichiarazione annuale;

b) che il contribuente perde il diritto alle detrazioni non computate per i mesi di competenza ne in sede di dichiarazione annuale.

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