Le società di persone (società semplici, s.n.c. e s.a.s.) residenti nel territorio dello Stato non rientrano tra i soggetti passivi né dell’IRPEF né dell’IRES, in quanto il legislatore ha riservato per loro una disciplina che è fondata sul principio di trasparenza. Quest’ultimo comporta che il reddito, o l’eventuale perdita della società viene direttamente imputato ai singoli soci, proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione.

Questa particolare disciplina comporta una ripartizione dei diritti e degli obblighi tributari. Infatti, sulla società incombono tutti gli obblighi e i diritti relativi la dichiarazione dei risultati positivi o negativi dell’attività sociale; mentre i soci hanno l’obbligo di dichiarare {come reddito do partecipazione) la quota di propria pertinenza del reddito o della perdita della società, e pagare le relative imposte.

In merito, la legge presume che le quote di partecipazione siano proporzionali al valore dei conferimenti, salvo che non sia diversamente stabilito da atto pubblico o da scrittura privata autenticata. Il principio di trasparenza è stato poi esteso anche ad altri tipi di società, e precisamente alle società di armamento, alle società di fatto, alle associazioni tra artisti e professionisti, ed infine alle imprese familiari. Ciò a seguito dellJ‘equiparazione legale di questi enti alle società di persone. Inoltre, con la riforma del 2003 si è ulteriormente ampliato l’ambito operativo del principio di trasparenza anche al campo dell’IRES e delle società di capitali. Infatti, gli artt. 115 e 116TUIR regolano due ipotesi in cui opera il principio di trasparenza. In merito, bisogna precisare che si tratta di ipotesi opzionali, e che riguardano solo particolari tipi di società di capitali. Precisamente, l’art. 116 fa riferimento alle sole s.r.l. che abbiano:

  1. Un volume d’affari basso che non superi le soglie previste per l’applicazione degli studi di settore;
  2. Una compagine sociale costituita esclusivamente da persone fisiche in un numero non superiore a 10 (il limite è fissato a 20 per le cooperative);
  3. Vi deve essere una concorde volontà di tutti i soci di optare per il regime in questione per un triennio consecutivo.

Quindi, il legislatore consente alle piccole s.r.l. di fuoriuscire temporaneamente dal regime IRES, per esser sottoposte al trattamento previsto per le società di persone.

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