I soggetti diversi dalle persone fisiche sono soggetti all’IRES (“Imposta sul reddito delle società”), mentre il reddito delle società di persone residenti è tassato secondo il cosiddetto  “principio di trasparenza” ex 5 TUIR. Mediante questa disposizione, i redditi di tale società sono imputati ai soci proporzionalmente alle loro quote di partecipazione alle loro quote di partecipazione agli utili e indipendentemente dall’effettiva percezione, in deroga al 2262 c.c., che riconosce al socio il diritt di percepire la sua parte d’utile solo dopo l’approvazione del rendiconto. Quindi le società di persone costituiscono mere forme di produzione del reddito destinato ai propri socie e non sono riconducibili né al novero dei soggetti passivi IRPEF, ne a quello dei soggetti passivi IRES, essendo il relativo reddito imputato non in capo alle società, ma in capo alle singole persone fisiche partecipanti. Tuttavia le società di persone assumono autonoma rilevanza riguardo alla determinazione e all’accertamento della materia imponibile (in quanto gli obblighi strumentali alla determinazione del reddito incombono direttamente sulla compagine sociale). Quindi la società di persone deve presentar la dichiarazione dei redditi (sulla base di cui è determinato il reddito da imputare a ciascun socio. Ogni socio deve quindi dichiarare la sua quota di reddito ad esso imputata e sommarla agli altri eventuali redditi, nonché corrispondere le relative imposte). Per quanto riguarda i redditi delle s.n.c. e delle s.a.s., sono considerati redditi di impresa e determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi, mentre per quanto riguarda le s.s (che non possono avere per oggetto un’attività commerciale), essa producono reddito d’impresa solo qualora svolgano in concreto una siffatta attività. . Oltre ciò, le principali differenze di trattamento fiscale tra i 2 tipi di società. personale sono:

1) le perdite attribuite ai soci delle s.s. non sono riportabili negli anni successivi;

2) taluni costi delle s.s. sono imputabili ai soci come oneri deducibili dal reddito o come onere detraibili dall’imposta.

 Il DPR 344/2003 ha esteso l’ambito di operatività del principio di trasparenza, prevedendo che possa esser applicato anche alle società  di capitali (al verificarsi di certi presupposti oggettivi e soggettivi ed in seguito all’esercizio d’un’opzione). Abbiamo 2 regimi di trasparenza per queste società: uno “ordinario” (riguardanti le società di capitali che hanno come soci altre società di capitali) e uno “speciale” (che interessa le srl il cui volume d’affari non supera certe soglie o con una compagine sociale costituita solo da persone fisiche, in numero limitato). Il principio si applica poi: alle società di armamento, alle società di fatto, alle associazioni personali senza persone giuridiche costituita tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni (modello previsto anche per la società di avvocati, introdotta dal d.lgs.96/2001).

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