Il Principio di trasparenza

Le clausole contrattuali devono essere formulate dal professionista “in modo chiaro e comprensibile”.

Il testo della nuova norma conferma che l’onere del professionista non si limita a fare conoscere al consumatore il testo delle clausole ma richiede ulteriormente la utilizzazione di clausole intelligibili.

L’inosservanza dell’onere di esprimersi con chiarezza può dare luogo a clausole incomprensibili o a clausole di cui si aggiunge il significato. Le clausole ambigue vanno interpretate nel significato più favorevole al consumatore, in conformità alla regola dettata in tema di interpretazione delle clausole inserite nelle condizioni generali di contratto, moduli o formulari.

Le clausole insuscettibili di essere comprese da un soggetto di media capacità e intelligenza devono invece ritenersi non incluse nel contenuto del contratto, ferma restando la possibilità di una loro accettazione da parte del consumatore.

Azione inibitoria

Una importante novità introdotta dalla disciplina dei contratti del consumatore è rappresentata dall’azione inibitoria intesa a rimuovere le clausole abusive dai testi delle condizioni generali di contratto.

In definitiva dunque le azioni di tutela per il consumatore sono fondamentalmente di due tipi: una individuale ex art.1469- quinquies e un’altra collettiva ex art. 1469 – sexies. La prima comportano l’inefficacia automatica (ex lege) delle clausole che comportino un significativo squilibrio di diritti ed obblighi nei confronti del consumatore; la seconda invece consiste in una azione inibitoria il cui scopo è quello di inibire, con sentenza, l’uso di certe clausole dichiarate vessatorie. Legittimati a proporre l’azione inibitoria sono le associazioni di consumatori e professionisti (ma anche le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) quindi, conformemente al suo carattere collettivo l’azione inibitoria non è esercitabile dal singolo consumatore.

Si tratta, dunque, di un rimedio che opera preventivamente.

L’azione inibitoria può essere concessa quando ricorrono giusti motivi di urgenza. Il requisito dei giusti motivi d’urgenza è parso problematico e le prime decisioni giurisprudenziali lo hanno ravvisato ora dell’importanza dell’interesse minacciato e nella irreparabilità del danno ora nell’ampiezza di diffusione delle clausole. Secondo il Bianca l’urgenza può essere ravvisata nella utilizzazione in atto delle clausole vessatorie, in altri termini il requisito del pericolo mancherebbe solo in casi marginali ad esempio nel caso di condizioni generali di contratto non ancora utilizzate o di impiego non imminente, o la cui utilizzazione sia stata sospesa o che siano destinate a produrre effetti in un futuro non prossimo.

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