Il legislatore intendeva necessario prevedere un meccanismo volto ad evitare la contemporanea applicazione della sanzione penale e di quella amministrativa a fronte della stessa violazione: tuttavia il legislatore delegato non ha disposto nulla nella disciplina delle sanzioni amministrative. I rapporti tra i 2 tipi di sanzioni sono però regolati dal d.lgs. 74/2000 che ha codificato il principio di specialità: all’art 19 si legge che quando uno stesso fatto è punito da una delle disposizioni che contemplano i reati in tema di imposte sui redditi e sul valore aggiunto (come anche una disposizione che prevede una sanzione amministrativa)allora si applica la disposizione speciale rispetto all’altra più generale che disciplina l’illecito. In pratica si afferma la prevalenza della disciplina penale su quella amministrativa.

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