Genetica dell’indebito: carenza della legge

Un pagamento è dovuto se oggetto di obbligazione; il pagamento non è vero e proprio pagamento, ma dazione indebita, quando manca ab origine, o viene meno in seguito il rapporto obbligatorio. Tra le cause della mancanza del rapporto, dobbiamo innanzitutto annoverare le ipotesi in cui manca, o viene ex post a mancare la norma di legge istitutiva dell’obbligazione. Le ipotesi prospettabili sono le seguenti:

a) inesistenza della norma di legge istitutiva del tributo: ossia applicazione amministrativa d’un tributo non previsto da alcuna legge vigente;

b) mancata conversione in legge di un decreto legge;

c) abrogazione retroattiva della norma impositiva, o introduzione retroattiva di una norma di favore;

d) interpretazione autentica contra fiscum;

e) dichiarazione di incostituzionalità.

Genetica dell’indebito: dichiarazione inesatta

Un’altra causa di pagamento non dovuto può essere una dichiarazione erronea: si ipotizzi, ad esempio, che la dichiarazione contenga redditi non percepiti o non tassabili. Ove una simile dichiarazione sia accompagnata dal versamento della somma liquidata nella dichiarazione stessa, tale versamento appare parzialmente indebito. Se si concepisce la dichiarazione come atto di per se sufficiente a costituire il debito, riesce arduo ammettere che l’indebito possa essere ripetuto, in assenza d’un contrarius actus che ponga nel nulla gli effetti della dichiarazione.

Seguendo, invece, la tesi secondo cui la dichiarazione è un mero atto, costitutivo di una obbligazione ex lege quale componente, con il presupposto, d’una fattispecie complessa, nel caso dianzi prospettato, l’obbligazione nasce solo nella misura in cui, con la dichiarazione, coesiste il presupposto. Il plus erroneamente dichiarato e versato, quindi, è un plus indebito, che la finanza è tenuta a restituire.

Genetica dell’indebito: accertamento illegittimo

Se, con l’avviso di accertamento, l’ufficio accerta un debito superiore a quello risultante dalla corretta applicazione della legge alla situazione di fatto, l’obbligazione sorge ugualmente, nella misura in cui è determinata dall’avviso.

L’indebito si profila solo se, e nella misura in cui l’avviso è annullato, in tutto o in parte, dal giudice: in tal caso, solo a seguito di annullamento dell’avviso diviene indebito ciò che è stato pagato in osservanza dell’atto.

Genetica dell’indebito: riscossione indebita

Un’altra serie di ipotesi, nelle quali può aversi indebito, attiene alla riscossione. Nel campo delle imposte sui redditi può darsi:

a) liquidazione erronea di somme direttamente versate;

b) vizio proprio del ruolo (es. viene iscritta a ruolo una somma superiore a quella dovuta in base al titolo che legittima la riscossione).

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