La normativa del C.C. si presenta come normativa generale e trova applicazione ogni volta che la normativa tributaria non prevede specifiche deroghe. Anzi le deroghe, per effetto della loro natura speciale, devono trovare disciplina espressa e non possono derivare da principi comuni o da consuetudini (fermo restando comunque un giudizio di preventiva compatibilità di istituti pensati per una disciplina negoziale con la struttura legale dell’obbligazione tributaria). Tutto ciò risulta evidente nel collegamento normativa civilista-sistema della contabilità pubblica: tuttavia il connotato della natura pubblicistica dell’obbligazione tributaria ha perso sempre più di centralità, in quanto sono previsti istituti di certo poco compatibili con uno dei principi interpretativi su cui con maggior sicurezza si fondava il regime particolare dell’obbligazione tributaria, ossia quello dell’indisponibilità. In pratica la fase di autoritatività del tributo si limiterebbe all’introduzione del tributo, potendosi rimettere ad istituti di fonte negoziale le regole per garantirne in concreto l’attuazione (valutandosi per questo fine non principi teorici, ma aspetti organizzativi più idonei rispetto al fine perseguito).

Differenze tra obbligazione tributaria e obbligazione di diritto comune.

1)imposte periodiche. In base a ciò, a ciascun periodo d’imposta corrisponde un’obbligazione tributaria autonoma. La legge tributaria prevede separazione tra obbligazione tributaria (riferibile ad un periodo temporale rispetto all’obbligazione riferibile al periodo antecedente) e o successivo, escludendo le possibilità di un reciproco condizionamento se non previsto da legge.

2) pagamento sempre con somma di denaro. Questo perché l’obbligazione tributaria è funzionale a garantire il concorso individuale alle pubbliche spese. Tuttavia la legge prevede si possa pagare cedendo beni di interesse artistico/storico/culturale, ma non sembra possibile un’ipotesi di una prestazione in luogo dell’adempimento (dovendosi invero ritenersi possibile in casi elencati da legge una fattispecie di datio in solum). Si applica però all’obbligazione tributaria il principio del comportamento secondo correttezza (1175 cc): violarlo può esser causa di responsabilità aquiliana per p.a. (quando quest’ultima violando abbia provocato lesione alla sfera soggettiva del destinatario).

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