La disciplina unitaria del rapporto obbligatorio

La scelta di individuare e disciplinare separatamente il rapporto obbligatorio piuttosto che l’intera fattispecie si giustifica alla luce dell’esigenza di semplificare la disciplina e dettare una disciplina unitaria per tutte quelle situazioni giuridiche in cui un soggetto debitore è obbligato ad una certa prestazione di dare, fare o non fare. Da questo discende che la disciplina delle obbligazioni riguarda essenzialmente le modalità attraverso le quali il debito è adempiuto. Tale disciplina deve anche riguardare le conseguenze del ritardo o del mancato adempimento, come pure l’ipotesi di estinzione dell’obbligazione e di circolazione del rapporto obbligatorio tra soggetti ulteriori rispetto all’originario debitore o creditore.

I caratteri dell’obbligazione

L’oggetto dell’obbligazione deve essere determinato o determinabile e la prestazione dovuta quale oggetto del debito deve essere definita nei suoi contorni. Allo stesso modo determinati o determinabili devono essere i soggetti dell’obbligazione. Solitamente debitore e creditore sono determinati nel momento stesso in cui sorge il rapporto obbligatorio. In alcuni casi questi possono variare nel corso del tempo in relazione alle modificazioni di titolarità di un determinato bene.

Le fonti dell’obbligazione

Il c.c. pur non contenendo una definizione dell’obbligazione, contiene all’art. 1173 l’indicazione delle fonti dell’obbligazione: “le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito o da ogni atto o fatto idonee a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico”. Nel nostro ordinamento possono essere riconosciute non solo le obbligazioni già espressamente previste dalla legge, ma anche le obbligazioni la cui fonte non è stata prevista dal legislatore. Ciò vuol dire che il diritto delle obbligazioni è un sistema aperto e di fonti atipiche nel quale i fatti agli atti non previsti dalla legge possono produrre obbligazioni purché vi sia una conformità con l’ordinamento giuridico. In realtà l’esperienza ci mostra che nella pratica nessuna fonte dell’obbligazione diversa da quelle espressamente previste dal legislatore è mai emersa. Il motivo è dato dal fatto che la stragrande maggioranza delle nuove obbligazioni ha potuto trovare la sua fonte nell’ambito delle fonti aperte, suscettibili di dare vita a contratti atipici e a fatti illeciti atipici. Contratto e fatto illecito hanno mostrato infatti, un’enorme flessibilità consentendo ai giudici e agli interpreti di ricomprendere pressoché tutte le situazioni dalle quali potessero sorgere obblighi giuridici. Contratto e fatto illecito inoltre, sono state suscettibili di abbracciare contemporaneamente lo stesso fatto, facendo si che l’eventuale inidoneità di una delle due discipline a fornire adeguate regole non fosse di ostacolo affinché la fattispecie potesse essere ricompresa nella responsabilità contrattuale o extracontrattuale.

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