Il pretore aveva competenze specifiche soprattutto nel campo della giurisdizione civile. Era un magistrato maggiore, conlega minor dei consoli, titolare di imperium qualitativamente non diverso dal loro, anche se di minore potestas. Egli si affiancava ai consoli in caso di loro impedimento o assenza dalla città e li sostituiva nel governo civile per propria competenza e non per loro delega.

Il pretore convocava e presiedeva i comizi per l’elezione dei magistrati minori ed aveva un autonomo potere di iniziativa legislativa di cui si avvaleva per casi di non grande rilievo. Aveva altresì il potere di convocare e presiedere il senato. Titolare dell’imperium militiae, veniva spesso incaricato dal senato del comando dell’esercito fuori dalla città, da solo o insieme con i consoli. Sua funzione primaria era quella di amministrare la giustizia tra cittadini in Roma.

Nel 242 a.C. per soddisfare le esigenze nascenti dalle relazioni economico-commerciali, al praetor urbis, unico pretore sino ad allora esistente ed investito della giurisdizione civile tra i cittadini nella città, se ne aggiunse un altro cui fu assegnato essenzialmente il compito di esercitare la iurisdictio nelle controversie di cui fossero parte peregrini, ai quali non era applicabile il diritto civile dei romani.

I 2 pretori non formarono un collegio, ma ognuno di loro provvide ad adempiere indipendentemente dall’altro le proprie funzioni nell’ambito delle rispettive sfere di competenza. La situazione non si modificò neppure in epoca successiva, quando furono creati prima altri 2e, poi altri 4 posti di pretore per il governo delle province, né in epoca sillana quando si eleggevano ogni anno 8 pretori.

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