Nella Costituzione repubblicana sono presenti due norme dalle quali si desume la tutela dell’ambiente: l’art.2 (diritti inviolabili dell’uomo) e l’art.32 (tutela della salute). La legislazione ordinaria inoltre non segue un criterio unitario e predispone una tutela solo indiretta dell’ambiente, diversamente dal Trattato di Maastricht che prevede un’azione comunitaria diretta.

Nel 1994 l’Italia ha ratificato la Convenzione in materia di ambiente, che tuttavia non era self executing per cui sono necessari degli atti di adattamento nella forma di leggi ordinarie. In materia assumono rilevanza sia i decreti del Ministro dell’ambiente, sia le delibere del CIPE, al quale ciascuna amministrazione competente presenta i programmi relativi alla materia ambientale.

Inoltre bisogna ricordare l’esistenza della carbon tax, e cioè della tassazione sulle emissioni di anidride carbonica al fine di disincentivare l’utilizzo di combustibili ad elevato contenuto di carbonio, di sostenere l’efficienza energetica e rilanciare l’uso delle fonti energetiche rinnovabili e dei programmi delle cd.”domeniche ecologiche” nonché gli incentivi per la conversione a metano per gli autoveicoli non catalizzati.

Anche in materia ambientale assumono importanza gli usi civici, diritti spettanti alla collettività su determinati fondi (erratico, legnatico, fungatico) ed è stato previsto un vincolo paesaggistico ex lege su tutte le aree del demanio civico, nonché la predisposizione di piani territoriali paesistici. In conclusione si deve affermare che tra aree protette e usi civici esiste uno stretto collegamento poiché entrambi presentano quelle finalità di salvaguardia ambientale del territorio e di quelle attività sicuramente prevalenti rispetto ad ogni fruizione delle risorse su un piano strettamente economico.

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