L’ambiente viene considerato un valore costituzionale e, al pari degli altri valori del medesimo rango, costituisce uno dei canoni su cui si orienta ogni manifestazione della legalità. Questo concetto viene introdotto con la l. cost. 3/2001, ma la Corte Costituzionale lo aveva fatto ben prima. L’aveva fatto ricorrendo agli artt. 9 (tutela del paesaggio), 32 (diritto alla salute), 2 (diritti fondamentali), 41 (libertà di iniziativa economica privata) e 42 (diritto di proprietà) della Costituzione. Particolarmente importanti sono gli ultimi 2 che, pur sancendo i suddetti diritti, prevedono dei contemperamenti, riconducibili al concetto di utilità sociale. Il valore ambientale deve comunque sottostare al bilanciamento, dal momento che non è l’unico valore costituzionale; da questo bilanciamento non necessariamente l’ambiente deve risultare prevalente.

Da ricordare, comunque, che l’ambiente rappresenta il contemperamento fra diritto alla salute e diritto alla libertà di iniziativa economica.

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