L’art. 59 del codice dei Beni Culturali prevede l’obbligo di denunciare gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà e la detenzione dei beni culturali, anche quelli che appartengono alle persone giuridiche private. Tale previsione ha due finalità:

– informare l’amministrazione riguardo alle vicende che incidono sulla circolazione dei beni culturali, per consentire all’amministrazione stessa la tutela e la salvaguardia di tali beni;

– consentire l’esercizio del diritto di prelazione se ne sussistono i presupposti.

La denuncia va presentata, entro 30 giorni dalla data del contratto o del provvedimento giudiziale (in caso di vendita forzata o fallimentare o di sentenza) o, per gli atti “mortis causa” dalla data di accettazione dell’eredità per l’erede e dall’apertura della successione per il legatario, per i negozi costitutivi o traslativi di diritti reali limitati (usufrutto, uso, abitazione…) nonché per la cessione della nuda proprietà, ma non per il diritto di garanzia ipotecaria, poiché questo negozio non è traslativo di diritti e non attribuisce né il possesso nella detenzione. Ai sensi dell’ art. 59, si considera come non avvenuta la denuncia priva delle indicazioni richieste dal legislatore.

I soggetti tenuti alla denuncia sono il proprietario, il detentore del bene, l’acquirente, l’erede o legatario, mentre il destinatario è il competente sovrintendente del luogo dove si trova il bene.

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