La denuncia, scritta o orale, può essere presentata da qualsiasi persona che abbia avuto notizia di un reato ad un ufficiale di polizia giudiziaria o direttamente al pubblico ministero.

Tale denuncia deve contenere (art. 332):

  • l’esposizione degli elementi essenziali del fatto;
  • il giorno dell’acquisizione della notizia di reato;
  • le fonti di prova già note;
  • le generalità della persona alla quale il fatto è attribuito, della persona offesa e di coloro che sono in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione del fatto.

 Di regola la denuncia è facoltativa (art. 331), essendo rimessa al senso civico della singola persona. In alcune ipotesi, tuttavia, la denuncia costituisce un obbligo sanzionato penalmente (es. pubblici ufficiali). Una persona privata ha l’obbligo di denuncia nei seguenti casi:

  • quando sia cittadino italiano ed abbia avuto notizia di un delitto contro la personalità dello Stato per il quale la legge stabilisce l’ergastolo;
  • quando abbia ricevuto cose provenienti da un delitto;
  • quando abbia notizia di materie esplodenti situate nel luogo da lui abitato;
  • quando abbia subito un furto di armi o esplosivi;
  • quando abbia avuto conoscenza di un delitto di sequestro di persona a fini di estorsione.

 Referto

Il referto è una particolare forma di denuncia alla quale è tenuto colui che, nell’esercizio di una professione sanitaria, ha prestato la propria assistenza o opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto procedibile di ufficio.

Il soggetto obbligato deve far pervenire il referto entro quarantotto ore (o immediatamente) al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria (art. 334). Tale obbligo viene meno quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale (es. se il responsabile del reato si fa assistere da un medico, l’obbligo di referto non sussiste).

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