Una volta che la polizia giudiziaria ha ricevuto una notizia di reato (es. denuncia o referto), come detto, scatta l’obbligo della polizia stessa di informare il pubblico ministero. Tale informativa, in particolare, deve precisare (art. 347 co. 1):

  • gli elementi essenziali del fatto;
  • gli altri elementi raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute;
  • il giorno e l’ora in cui la polizia giudiziaria ha acquisito la notizia di reato (co. 4).

Come regola il codice pone l’obbligo di riferire la notizia di reato senza ritardo e in forma scritta al pubblico ministero. La normativa, tuttavia, prevede alcune eccezioni:

  • l’informatica deve essere data immediatamente anche in forma orale quando (co. 3):
    • sussistono ragioni di urgenza;
    • si tratta di determinati delitti gravi o di criminalità organizzata;
    • il termine diventa di quarantotto ore nel caso in cui la polizia giudiziaria abbia compiuto atti per i quali è prevista l’assistenza del difensore dell’indagato (co. 2 bis);
    • l’avvenuto arresto in flagranza impone alla polizia l’obbligo di informare immediatamente il pubblico ministero (art. 386 co. 1).

L’informativa di polizia giudiziaria differisce dalla notizia di reato in particolar modo per il carattere dell’impersonalità: mentre le notizie di reato obbligatorie sono il risultato di obblighi imposti ad una specifica persona che abbia avuto la conoscenza del fatto, l’obbligo di informativa investe l’organo di polizia giudiziaria nel suo complesso, come unità operativa.

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