L’interesse che il legislatore vuole tutelare negli artt. 1171 e 1172 cc è quello di prevenire o arrestare un danno in itinere che, se si determinasse, sarebbe antigiuridico come il danno causato dal fatto illecito. Per questo motivo il legislatore tutela in via preventiva ed anticipata questa probabile antigiuridicità che potrebbe verificarsi, anticipando gli effetti della sentenza finale così da impedire l’eventuale danno.
Le denunce sono quindi provvedimenti cautelari perché strumentali rispetto alla fruttuosità della domanda sul merito, che attiene al danno già prodotto e all’antigiuridicità che l’ha determinato o ne ha determinato il pericolo.
La l. 80/2005 , rendendo facoltativo anche per le denunce di nuova opera e di danno temuto l’inizio del giudizio di merito a cognizione piena, ha attenuato il nesso di strumentalità esistente tra la fase cautelare e quella di merito a cognizione piena, così da rendere ammissibile il ricorso a tale forma di tutela cautelare prescindendo dalla necessità del successivo inizio del giudizio di merito quando il ricorrente si accontenta della tutela provvisoria conseguente alla concessione della misura cautelare.
Nella denuncia di nuova opera il danno che si vuole prevenire deriva da una nuova opera da altri intrapresa sul proprio fondo o su quello altrui: fra l’esecuzione della nuova opera ed il danno temuto, deve sussistere un rapporto di causa-effetto. Si deve trattare, inoltre, di un facere illecito in quanto lesivo di una situazione sostanziale che dà diritto al soggetto leso alla rimessione in pristino.
Nella denuncia di danno temuto vi è ragione di temere che da qualsiasi edificio o altra cosa incomba pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa del denunciante, che ha quindi interesse ad ovviare a tale pericolo. Il danno in questo caso deriva da un non lacere, cioè dall’inadempimento agli obblighi di manutenzione e di sorveglianza che gravano sul soggetto nei cui confronti si chiede tutela.
Dal punto di vista sostanziale, sia la denuncia di nuova opera che quella di danno temuto hanno come presupposto la limitazione che l’ordinamento pone all’altrui libertà nel campo dei diritti reali.
La legittimazione attiva spetta:
-
per la denuncia di nuova opera: al proprietario, al titolare di altro diritto reale di godimento, al possessore, ciascuno dei quali non può consentire o tollerare la nuova opera a danno degli altri; è stata esclusa la legittimazione sia del titolare di un diritto reale di garanzia, sia del detentore.
-
per la denuncia di danno temuto: valgono le stesse regole per la denuncia di nuova opera.
La legittimazione passiva spetta:
-
per la denuncia di nuova opera: al proprietario del fondo sul quale l’opera viene costruita o a colui che compie l’opera o nel cui interesse l’opera viene compiuta, se sorgono difficoltà di accertamento
-
per la denuncia di danno temuto: aproprietario della cosa da cui si teme che il danno derivi, ma l’incertezza della proprietà potrà impedire i provvedimenti necessari, che saranno dati nei confronti di chi appare tenuto a ovviare al pericolo
Il procedimento può chiudersi con la concessione del provvedimento richiesto senza alcuna necessità di proseguire con il giudizio di merito a cognizione piena. Questo potrà essere instaurato in qualunque tempo dalla parte che vi abbia interesse e, per converso, l’autorità del provvedimento cautelare emesso non potrà essere invocata in un altro processo.
La denuncia, che dovrà essere redatta nella forma del ricorso, al pari di tutte le altre misure cautelari, può essere proposta sia ante causam che in corso di causa.
Se la parte alla quale è fatto divieto di compiere l’atto dannoso o di mutare lo stato di fatto contravviene all’ordine, il giudice, su ricorso della parte interessata, può disporre con ordinanza che le cose siano ripristinate a spese del contravventore. Questa disposizione, tuttavia, è di fatto caducata con la l. 353/1990, che regola l’attuazione delle misure cautelari