L’art. 1172 co. 1 dispone che il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore, il quale ha ragione di temere che da qualsiasi edificio, albero o altra cosa sovrasti pericolo (periculum in mora) di un danno grave e prossimo alla cosa che forma l’oggetto del suo diritto o del suo possesso, può denunziare il fatto all’autorità giudiziaria e ottenere, secondo le circostanze, che si provveda per ovviare al pericolo . Tale misura cautelare è predisposta per neutralizzare non tanto un periculum in mora da infruttuosità pratica del provvedimento principale, ma soprattutto un periculum da tardività della sentenza: si vuole infatti impedire che a seguito della violazione o della continuazione della violazione di un obbligo di fare il diritto dell’attore si venga a trovare in uno stato di insoddisfazione durante lo svolgimento del processo ordinario di cognizione.

Contrariamente a quanto detto per la denuncia di nuova opera, qui il contenuto del provvedimento si presenta come atipico: trattandosi di rimuovere un pericolo, infatti, il legislatore non ha ritenuto opportuno tipicizzare il rimedio, ma ha inteso individuarne il contenuto in funzione dello scopo di eliminare alla situazione di pericolo denunciata dall’istante. Spetta quindi al legislatore determinare in concreto, secondo le circostanze , quale sia la misura cautelare più opportuna.

Mentre per la denuncia di nuova opera si parla di anticipazione solo parziale del provvedimento principale, peraltro, nella denuncia di danno temuto l’anticipazione può essere anche completa, e questo in quanto il provvedimento cautelare contenente l’ordine di fare è idoneo a tutelare pienamente il titolare del diritto (es. ordine di abbattimento di un albero)

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