L’art. 60 dispone che, in pendenza del termine di due mesi, l’atto di alienazione rimane condizionato sospensivamente all’esercizio della prelazione, e all’alienante è vietato effettuare la consegna della cosa; la norma parla di condizione sospensiva, e non di atto temporaneamente inefficace, come previsto nel testo unico.

L’ art. 61 dispone che, nei termini indicati di 60 e 180 giorni, il provvedimento di prelazione non va da solo e messo, ma anche notificato ad entrambe le parti, a pena di decadenza dal diritto di prelazione. La proprietà passa allo Stato dalla data dell’ultima delle notificazioni.

L’ art. 164, riprendendo il testo dell’art. 135 del TU, dispone che le alienazioni e in generale gli atti giuridici compiuti contro i divieti o senza l’osservanza delle condizioni prescritte, sono nulli. La dottrina e la giurisprudenza di cassazione affermano che si tratti di una nullità relativa, azionabile soltanto dallo Stato, perché la sanzione è preordinata a tutelare un interesse appartenente esclusivamente ad esso.

Nell’ipotesi in inosservanza degli obblighi, la legge non attribuisce allo Stato il diritto di riscatto del bene dall’acquirente, ma prevede la nullità radicale dell’alienazione. Inoltre l’atto sanzionato con la nullità non costituisce titolo idoneo alla cd. usucapione abbreviata, ai sensi degli artt. 1153 e 1159 cc, norme che riguardano esclusivamente le ipotesi di inefficacia o invalidità dell’atto.

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