In un sistema accusatorio, il principio della separazione delle funzioni impone una modifica del ruolo dell’interprete: alla funzione tradizionale di mero traduttore, infatti, si aggiunge quella consistente nel rendere comprensibile per le parti (imputato) lo svolgersi del procedimento penale. La materia è regolamentata dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che pone tre garanzie in favore dell’accusato che non comprende la lingua del processo:

  • il diritto di essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile ed in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico;
  • il diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete;
  • il diritto dell’arrestato)di essere informato dei motivi dell’arresto.

Le clausole di tale Convenzione sono state recepite nell’art. 111 co. 3 Cost., con l’enunciato generale secondo cui l’accusato deve essere assistito da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo .

Il codice di procedura penale accoglie due formule dell’istituto della traduzione:

  • quella tradizionale che impone la nomina dell’interprete quando occorre tradurre per l’autorità procedente un documento scritto in lingua straniera o in un dialetto non facilmente intellegibile o quando la persona che vuole o deve fare una dichiarazione non conosce la lingua italiana (art. 143 co. 2);
  • quella che riconosce il diritto dell’imputato che non conosce la lingua italiana di farsi assistere dall’interprete al fine (co. 1):
    • di comprendere l’accusa contro di lui formulata;
    • di seguire il compimento degli atti ai quali partecipa.

Ove sia prevista dalla legge, la nomina dell’interprete si impone come obbligatoria. Il codice, in particolare, precisa che essa è necessaria anche quando il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria hanno personale conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare (art. 143 co. 3). Il conferimento dell’incarico, peraltro, impone all’interprete l’obbligo di verità e quello di conservare il segreto per tutti gli atti compiuti per suo mezzo o in sua presenza (art. 146 co. 2).

Sono previste varie situazioni di incompatibilità (art. 144) volte ad evitare che in capo all’interprete si cumulino distinte funzioni processuali (es. imputato, giudice, testimone, perito, consulente). La prestazione di ufficio dell’interprete, comunque, è obbligatoria (art. 143 co. 4), motivo per cui in caso di mancata presentazione può essere disposto l’accompagnamento coattivo dell’interprete.

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