I prossimi congiunti (ascendenti, discendenti, coniuge, fratelli, sorelle e affini dello stesso grado, zii e nipoti) dell’imputato non possono essere obbligati a deporre come testimoni (art. 199 co. 1). Il codice, in particolare, prevede che i testimoni prossimi congiunti dell’imputato debbano essere avvisati dal giudice della facoltà di astenersi dal rendere la deposizione, a pena di nullità relativa della dichiarazione stessa (co. 2). Qualora il prossimo congiunto, regolarmente avvisato, decida di deporre come testimone, egli non può rifiutarsi di rispondere alle singole domande e, se afferma il falso, commette il reato di falsa testimonianza.

I prossimi congiunti, comunque, non possono astenersi quando hanno presentato denuncia, querela o istanza oppure quando essi od un loro prossimo congiunto sono offesi dal reato (co. 1).

In base all’art. 199 co. 3, la facoltà di astensione ed il diritto al preavviso della stessa sono estesi:

  • senza limiti in favore di colui che è legato all’imputato da vincoli di adozione;
  • limitatamente ai fatti verificatisi o appresi dall’imputato durante la convivenza coniugale:
    • in favore del convivente dell’imputato;
    • in favore del coniuge separato dell’imputato;
    • in favore della persona nei cui confronti sia intervenuta sentenza di annullamento, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con l’imputato.
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