Il codice dispone che ciascun persona ha la capacità di testimoniare (art. 196 co. 1). In forza di tale regola, possono essere ammessi a testimoniare anche soggetti infermi di mente o minori di quattordici anni. In questi casi il giudice, dovendo valutare con particolare attenzione la credibilità del dichiarante e l’attendibilità della dichiarazione, può verificare l’idoneità fisica o mentale del soggetto chiamato a deporre ordinando gli accertamenti opportuni con i mezzi consentiti dalla legge (co. 2). All’obbligo di testimoniare, tuttavia, si pongono alcune eccezioni (art. 197), le cosiddette situazioni di incompatibilità, che ricorrono quando una persona, pur capace di deporre, non sia legittimata a svolgere la funzione di testimone in un determinato procedimento penale a causa della posizione assunta in tale procedimento o a causa dell’attività esercitata.

Le situazioni di incompatibilità, comunque sono ricollegate a due distinte motivazioni:

  • le prime tre ipotesi (lett. a, b, c) vogliono escludere che alcune persone abbiano un obbligo penale di dire il vero;
  • l’ultima ipotesi (lett. d) vuole escludere che possano comunque deporre quei soggetti che hanno svolto nel medesimo procedimento alcune specifiche funzioni (es. giudice).

Occorre tuttavia prendere specificamente in analisi l’art. 197:

a) secondo la lettera a, non possono essere assunti come testimoni, ma sono sentiti con il cosiddetto esame delle parti ai sensi dell’art. 210, gli imputati concorrenti nel medesimo reato o le persone imputate in un procedimento connesso (art. 12 co. 1 lett. a), salvo che nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di patteggiamento;

b) secondo la lettera b, non possono essere assunti come testimoni, ma sono sentiti con il cosiddetto esame delle parti:

  • gli imputati in procedimenti legati da una connessione debole (art. 12 co. 1 lett. c) (es. imputato di omicidio chiamato a deporre nel procedimento relativo al reato di occultamento del cadavere, addebitato ad un altro soggetto);
  • gli imputati in procedimenti probatoriamente collegati ai sensi dell’art. 371 co. 2 lett. b (es. la prova di un reato influisce sulla prova di un altro reato).

A tale regola, tuttavia, sono state poste due eccezioni:

  • i soggetti menzionati possono deporre come testimoni quando nei loro confronti è stata emessa sentenza irrevocabile (v. lett. a);
  • i soggetti menzionati diventano compatibili con la qualifica di teste se nel corso dell’interrogatorio hanno reso dichiarazioni su fatti altrui, ossia concernenti la responsabilità di altri imputati collegati o connessi (art. 64 co. 3 lett. c);

c) secondo la lettera c, non possono essere assunte come testimoni le persone che, nel medesimo processo, sono presenti nella veste di responsabile civile e di civilmente obbligato per la pena pecuniaria;

d) secondo la lettera d, non possono essere assunti come testimoni coloro che, nel medesimo procedimento, svolgono o hanno svolto la funzione di giudice, pubblico ministero o loro ausiliario (es. cancellieri, segretari), il difensore che abbia svolto attività di investigazione difensiva e coloro che hanno formato la documentazione dell’intervista o che hanno redatto la relazione che recepisce le dichiarazioni scritte.

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