Provvedimenti impugnabili con ricorso per cassazione

Ai sensi dell’art. 568 co. 2, sono sempre soggetti a ricorso per cassazione, quando non sono altrimenti impugnabili, i provvedimenti con i quali il giudice decide sulla libertà personale e le sentenze . Da tale disposizione si ricava che sono ricorribili per cassazione:

  • le sentenze non appellabili;
  • le sentenze pronunciate in grado di appello.

Ricorso in cassazione per saltum

Se tutte le parti sono consenzienti, è possibile saltare l’appello e ricorrere per cassazione contro la sentenza di primo grado. Ai sensi dell’art. 569 co. 1, la parte che ha diritto di appellare la sentenza di primo grado può proporre direttamente ricorso per cassazione (ricorso per saltum).

Qualora non vi sia accordo tra le parti, ove una di esse proponga ricorso per saltum e un’altra proponga appello, il ricorso si converte in appello (co. 2) Il ricorso per saltum non è ammesso per i motivi di cui alle lettere d ed e dell’art. 606, ossia quando si lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva o si addebita alla sentenza impugnata il vizio di omessa, contraddittoria o illogica motivazione. In detti casi il ricorso eventualmente proposto si converte in appello (co. 3).

Legittimazione ad impugnare

L’imputato può ricorrere per cassazione contro la sentenza di condanna o di proscioglimento (art. 607 co. 1) ovvero contro la sentenza di non luogo a procedere, salvo che con la stessa sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso. L’imputato, peraltro, può ricorrere contro le sole disposizioni della sentenza che riguardano le spese processuali (co. 2).

Difesa nel giudizio di legittimità

Con riferimento alla difesa, vige il principio secondo cui tutte le parti (anche l’imputato) sono rappresentate dai difensori iscritti all’albo speciale della corte di cassazione (art. 613 co. 1), elemento questo che comporta due corollari:

  • in udienza le parti non compaiono personalmente bensì mediante i propri difensori, che svolgono funzioni di rappresentanza tecnica;
  • i difensori devono essere iscritti presso l’albo speciale, pena l’inammissibilità del ricorso.

Fermo restando il requisito menzionato dell’iscrizione, il difensore nel procedimento di cassazione è quello che ha assistito la parte dell’ultimo giudizio o quello che è stato nominato per la proposizione del ricorso o successivamente (co. 2). Se l’imputato è privo del difensore di fiducia, il presidente del collegio provvede alla designazione del difensore di ufficio ex art. 97 (co. 3).

Con riferimento alla tematica delle notifiche, per tutti gli atti che si compiono nel procedimento davanti alla corte, il domicilio delle parti è presso i rispettivi difensori (co. 2). Soltanto nel caso di difensore di ufficio gli avvisi sono notificati, oltre al predetto, anche all’imputato (co. 4).

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